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REGIO DECRETO 29 dicembre 1889, n. MMMDCVII (3607)

Che proroga a tutto giugno 1891 l'emissione dei biglietti della Banca nazionale toscana. (8903607R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1890
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-1-1890
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 1° della legge in data del 25 del  mese  corrente,  n.
6570; 
 
  Vista  la  deliberazione  presa   dall'assemblea   generale   degli
azionisti della banca nazionale toscana,  tenuta  in  Firenze  il  26
febbraio 1889, con la quale la durata di quella societa' fu prorogata
al di la'  del  31  dicembre  1889  e  fu  autorizzato  il  consiglio
superiore  a  determinare  ogniqualvolta  occorra,  la  durata  della
proroga  in  armonia  alle  disposizioni  legislative  che   verranno
decretate intorno alla facolta' della emissione dei biglietti. 
 
  Vista la deliberazione presa nell'adunanza del 19 del mese corrente
dal consiglio superiore della detta banca colla quale  si  conferisce
al  direttore  generale  ogni  piu'  ampia  facolta'  per   accettare
incondizionatamente quella proroga per la emissione dei  biglietti  a
vista e al portatore che verrebbe con legge decretata; 
 
  Vista l'istanza in data del 24 corrente, con la quale il  direttore
generale della banca nazionale toscana chiede che al  detto  istituto
sia consentita la proroga della facolta' di emissione ai sensi  della
legge sopra citata; 
 
  Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e  commercio,
di concerto col ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sotto l'adempimento di tutte le condizioni prescritte dalle vigenti
leggi la facolta' dell'emissione di biglietti pagabili a vista  e  al
portatore,  consentita  alla  Banca  nazionale  toscana  fino  al  31
dicembre 1889,  e'  prorogata  fino  a  che  non  venga  diversamente
provveduto per legge, senza che  la  proroga  possa  oltrepassare  il
giugno 1891; 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, 29 dicembre 1889. 
 
                               UMBERTO 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 31 dicembre 1889. 
 
    Reg. 172. Atti del Governo a f. 6. Mandillo. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. 
 
                                                           L. Miceli. 
                                                           Giolitti.