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REGIO DECRETO 29 dicembre 1889, n. 6569

Che alle disposizioni contenute negli articoli 6, 12, 13, 16, 19, 21, 26, 31, 62 e 70 del regolamento per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati ne sostituisce degli altri. (089U6569)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 14-1-1890
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi 10 giugno 1888, n. 5458 (serie 2ª) e 11 luglio 1889,
n. 6214 (serie 3ª); 
 
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione   della   imposta   sui
fabbricati approvato con R. decreto del 24 agosto 1877, n. 4024; 
 
  Visto il R. decreto 3 agosto 1888, n. 5613 (serie 3ª); 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
Finanze; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                             Articolo I. 
 
  Agli articoli 6,  12,  13,  16,  19,  21,  26,  31,  62  e  70  del
regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta  sui  fabbricati  sono
sostituiti i seguenti: 
 
                               Art. 6. 
 
  Compilate le schede, ed entro il mese  di  gennaio  1890,  l'agente
delle imposte le invia al sindaco, il quale ne da' ricevuta  mediante
restituzione dello stampato analogo munito di sua  firma  e  portante
indicazione della data della ricezione. 
 
  Il sindaco,  ricevute  le  schede,  notifichera'  al  pubblico  con
manifesto, da restare affisso  all'albo  pretorio  per  venti  giorni
sussecutivi,  che  le  schede  stesse  sono  depositate  nell'ufficio
comunale, e che i possessori di fabbricati sono invitati a ritirarle. 
 
  I  possessori  che  non  trovino  la  propria  scheda  fra   quelle
depositate nell'ufficio comunale debbono farne richiesta  al  sindaco
il quale ne avverte l'agente delle imposte. 
 
  L'agente provvede nel caso che siavi stata omissione o dimenticanza
per parte sua, e in ogni caso trasmette al sindaco  delle  schede  in
bianco per porle a disposizione dei richiedenti. 
 
  La  notificazione  dovra'  essere   fatta   entro   cinque   giorni
dall'avvenuto deposito delle schede. 
 
                              Art. 12. 
 
  I   possessori   inscrivono   nella   scheda   i   fabbricati   non
permanentemente esenti che l'agente  avesse  omessi,  e  i  dati  che
mancassero, indicando le variazioni che credono di loro  interesse  e
aggiungono il reddito separatamente per ciascun fabbricato. 
 
  Se i fabbricati sono soltanto  in  parte  affittati,  i  possessori
distinguono nella scheda i piani e i vani  affittati  da  quelli  non
affittati, e ne dichiarano separatamente il reddito. 
 
                              Art. 13. 
 
  Se i fabbricati sono affittati, il reddito da dichiararsi e' quello
risultante dagli affitti in corso al momento della denuncia. 
 
  Per altro se la pigione e' minore di quella che si attribuirebbe al
fabbricato in confronto degli affitti in corso per  altri  fabbricati
in simili condizioni, il reddito da dichiararsi e' quello di  cui  il
fabbricato sia suscettivo; della qual circostanza il  dichiarante  fa
cenno nella colonna delle osservazioni. 
 
  La dichiarazione firmata dal locatore e dal  conduttore,  nel  caso
contemplato dall'art. 4 della legge 11 luglio 1889,  n.  6214  (serie
3ª) dovra' contenere la descrizione dell'edifizio o  della  parte  di
esso locata, e indicare il relativo canone di affitto. 
 
                              Art. 16. 
 
  Trattandosi di fabbricati pei quali nel gennaio 1890, non scada  il
periodo d'esenzione temporanea, il possessore ne fara' menzione nella
scheda e indichera', quanto ai fabbricati  nuovi,  il  tempo  da  che
furono resi abitabili o  servibili  all'uso  cui  sono  destinati,  e
quanto  agli  altri,  il  titolo,   la   decorrenza   e   la   durata
dell'esenzione medesima. 
 
                              Art. 19. 
 
  Le schede devono esser consegnate, entro  il  mese  di  marzo  1890
all'agente, pei fabbricati posti nei comuni capoluoghi di agenzia,  e
al sindaco pei fabbricati posti negli altri comuni. 
 
                              Art. 21. 
 
  L'agente, ricevute le dichiarazioni dei  possessori,  procede  alle
seguenti operazioni: 
 
    a) riscontra se siano fondate le variazioni che avesse  fatte  il
possessore sulla scheda, tanto nella intestazione nominativa,  quanto
nella descrizione dei fabbricati, nonche' se abbia distinti i piani e
i vani affittati da quelli non affittati; e  procede  alle  opportune
rettificazioni, ove d'uopo, in concorso degli interessati; 
 
    b) verifica se i fabbricati che il possessore avesse  qualificati
come rurali  o  esenti  per  altro  titolo,  siano  effettivamente  o
interamente tali; 
 
    c) accerta se la  qualificazione  d'opifizio  che  il  possessore
avesse data al fabbricato sia bene applicata; 
 
    d) esamina i redditi dichiarati dai possessori,  aggiungendo  gli
omessi, e rettificando gli inesatti cosi' per gli stabili  affittati,
come per i non affittati, compresi quelli indicati negli articoli  18
della legge 26 gennaio 1865 e 9 della legge 11 agosto 1870, e 8 della
legge 11  luglio  1889,  e  negli  articoli  17  e  18  del  presente
regolamento. 
 
    e)  determina  per  le  nuove  costruzioni   e   per   le   altre
temporaneamente esenti, il tempo da cui dovranno essere  assoggettate
alla imposta; 
 
    t) fa, d'ufficio, la dichiarazione per quei possessori che non la
fecero nel tempo prefisso; 
 
    g) ordina alfabeticamente e numera progressivamente  per  ciascun
comune le dichiarazioni fatte dai possessori o d'ufficio. 
 
                              Art. 26. 
 
  Rivedute le dichiarazioni a termini dell'art.  21,  l'agente  delle
imposte forma per ciascun comune una tabella nella quale si noteranno
per ogni possessore i fabbricati e i redditi denunziati,  confermati,
rettificati, iscritti d'ufficio o concordati. 
 
  Questa tabella e' dall'agente trasmessa al sindaco non  piu'  tardi
del 1° settembre 1890 con nota missiva in doppio esemplare,  uno  dei
quali deve essergli restituito firmato dal  sindaco  coll'indicazione
della data in cui gli pervenne. 
 
  La tabella e' pubblicata, mediante deposito, nell'ufficio  comunale
per il corso di trenta giorni e con manifesto del sindaco che  indica
il  luogo,  i  giorni  e  le  ore  in  cui  gli  interessati  possono
esaminarla. 
 
                              Art. 31. 
 
  Per l'applicazione della imposta sui fabbricati hanno competenza le
Commissioni  instituite  per  l'imposta  di  ricchezza   mobile   con
l'aggiunta, nelle Commissioni di prima  istanza,  di  due  commissari
effettivi e di uno supplente, e nelle Commissioni provinciali di  due
ingegneri,  nominati  uno  dal  Governo  e  l'altro   dal   Consiglio
provinciale. 
 
  Nella  sessione  di  primavera  dell'anno  1890  le  rappresentanze
consorziali ed i Consigli dei comuni isolati procederanno alla nomina
dei commissari aggiunti di cui al precedente  paragrafo,  ai  termini
dell'art. 42 della legge 24 agosto 1877, n. 4021  (serie  2ª),  testo
unico, e degli articoli 6 e seguenti del relativo regolamento. 
 
                              Art. 62. 
 
  Quando il reddito lordo di  un  fabbricato  aumenti  non  meno  del
terzo,  per  cause  con  effetto  continuativo,  deve  esserne  fatta
dichiarazione entro l'anno in cui l'aumento si e' verificato. 
 
  Quando invece il reddito diminuisca non meno del terzo,  per  cause
parimenti  con  effetto  continuativo,  il  contribuente  puo'  farne
dichiarazione nel termine fissato dal paragrafo precedente. 
 
  Nell'uno e nell'altro caso, come  altresi'  in  quello  contemplato
nell'art. 60, si  procede  nei  modi  ordinari  all'accertamento  del
reddito  aumentato  o  diminuito,  per   inscriverlo   nel   registro
catastale, e per tenerne quindi conto nel ruolo dell'anno  successivo
a quello in cui ebbe luogo l'aumento o la diminuzione. 
 
                              Art. 70. 
 
  Salvo il disposto dell'articolo 12 della legge 11 luglio  1889,  n.
6214 (serie  3ª),  l'applicazione  delle  sopratasse  per  omessa  od
inesatta dichiarazione si fa con le norme della legge 23 giugno 1873,
n.1444 (serie 2ª) e del decreto 31 agosto 1873, n. 1566 (serie 2ª). 
 
  Con  le  stesse  norme  si  applica  la  sopratassa   per   mancata
documentazione della scheda di cui  all'articolo  5  della  legge  11
luglio 1889. 
 
  L'applicazione delle pene pecuniarie di cui all'art. 7 della  legge
precitata  del  23  giugno  1873,   sara'   fatta   dalla   autorita'
giudiziaria, e la riscossione sara' effettuata a cura dei  ricevitori
del registro nei modi stabiliti per lo pene pecuniarie.