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REGIO DECRETO 24 novembre 1889, n. MMMDLXXXII (3582)

Che autorizza gli amministratori dei fu Gaetano e Grazia Cangialosi ad accettare la eredità da essi disposta a favore dell'orfanotrofio femminile di Poggioreale e ne approva lo statuto. (8903582R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/1890
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-1-1890
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testamento olografo in  data  8  agosto  1881  nei  rogiti
Scardino, con cui il fu Gaetano Cangialosi dispose delle sue sostanze
stabili  per  la  fondazione  di  un  orfanotrofio  nel   comune   di
Poggioreale  a  favore  delle   fanciulle   orfane   e   povere,   da
amministrarsi a cura di apposita commissione da lui designata; 
 
  Visto l'altro testamento pubblico, a rogito  di  detto  notaio,  in
data 6 maggio 1885, con cui la fu Grazia Cangialosi lego'  essa  pure
parte delle sue proprieta' a vantaggio dell'erigendo  istituto,  piu'
un'annua rendita di lire 2065  sul  debito  pubblico  dello  Stato  a
favore dei  poveri  di  Poggioreale  da  distribuirsi  ogni  anno  in
perpetuo dalla prementovata commissione, il tutto sotto la osservanza
delle modalita' e norme nel testamento stesso enumerate; 
 
  Vista l'istanza a Noi prodotta  dagli  amministratori  testamentari
per  ottenere  la  erezione  dell'orfanotrofio   in   corpo   morale,
l'autorizzazione ad accettare le due eredita', e  l'approvazione  del
relativo statuto organico; 
 
  Visti gli inventari ed atti prodotti a corredo  della  istanza,  da
cui risulta che il valore complessivo dei beni  ereditari  ascende  a
circa lire 445,000 con un reddito annuo di lire 20,000 circa; 
 
  Visto il ricorso di Dorotea Tusa in Campisi  contro  l'accettazione
della eredita' del fu Gaetano Cangialosi, e ritenutolo inattendibile; 
 
  Viste le deliberazioni 23 luglio e 17 settembre 1889  della  giunta
provinciale amministrativa di Trapani; 
 
  Visti gli articoli 15, n. 3°, e 25 della legge 3  agosto  1862,  n.
753, ed unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037,  nonche'  il  regio
decreto 26 giugno 1864, n. 1817; 
 
  Udito il parere del consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli amministratori testamentari  del  fu  Gaetano  Cangialosi  sono
autorizzati ad accettare la eredita' dal medesimo  lasciata,  nonche'
quella disposta dalla fu Grazia Cangialosi a favore dell'orfanotrofio
femminile del comune di Poggioreale cogli oneri imposti dai  relativi
testamenti.