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REGIO DECRETO 16 dicembre 1888, n. MMMCLXXX (3180)

Che dà facoltà al comune di Serralunga (Cuneo) ad applicare nel quinquennio 1888-92 la tassa sul bestiame. (8803180R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1889
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 22-1-1889
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la deliberazione 25 aprile 1888 del  consiglio  comunale  di
Serralunga, con la quale venne stabilita  una  tariffa  speciale  per
l'applicazione della tassa al bestiame pecorino; 
 
  Veduta la deliberazione  11  giugno  successivo  della  deputazione
provinciale di Cuneo, che approva  quella  succitata  del  comune  di
Serralunga; 
 
  Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1863, n. 4513; 
 
  Veduto l'articolo 3 del detto regolamento provinciale; 
 
  Udito il parere del consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E'  data  facolta'  al  comune  di  Serralunga  di  applicare,  nel
quinquennio 1888-92, al bestiame pecorino la seguente tariffa: 
 
  Per ogni pecora eccedente il numero di due, la tassa di lire due; 
 
  Per ogni gregge o trup di pecore,  da  una  a  venti  pecore,  lire
dieci; 
 
  Per ogni gregge o trup di pecore, da venti in su, lire venti. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 16 dicembre 1888. 
 
                               UMBERTO 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 23 dicembre 1888. 
 
    Reg. 160. Atti del Governo a f. 117. Mazzucchelli. 
 
  Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. 
 
                                                         A. Magliani.