stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 13 dicembre 1888, n. MMMCLXXII (3172)

Che modifica la tariffa del regolamento per la tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Foggia. (8803172R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1889
nascondi
vigente al 30/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 17-1-1889
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, numero 4513; 
 
  Visti i Nostri  decreti  27  giugno  1880  e  19  agosto  1882  pel
regolamento della tassa sul bestiame nei comuni  della  provincia  di
Foggia; 
 
  Vista la deliberazione  5  settembre  1888  di  quella  deputazione
provinciale, colla quale si e' stabilito di aggiungere  alla  tariffa
del citato regolamento la voce vitelli-vaccini d'ambo i sessi  da  un
anno a tre, con la tassa massima di lira 1 e quella minima  di  cent.
50 per ogni capo di detti animali; 
 
  Udito il parere del consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvata la deliberazione 5 settembre  1888  della  deputazione
provinciale di Foggia, per la quale alla tariffa del regolamento  per
la tassa del bestiame e' aggiunta la voce  vitelli-vaccini  d'ambo  i
sessi da un anno compiuto a tre massimo per ogni capo lira 1,  minimo
per ogni capo cent. 50. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 13 dicembre 1888. 
 
                               UMBERTO 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 21 dicembre 1888. 
 
    Reg. 166. Atti del Governo a f. 107. Mazzucchelli. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. 
 
                                                         A. Magliani.