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REGIO DECRETO 6 dicembre 1888, n. MMMCLXIV (3164)

Che dà facoltà al comune di Pietra Ligure (Genova) ad applicare nel quinquennio 1888-1892 la tassa di famiglia col massimo di lire 80. (8803164R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1889
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 5-1-1889
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vedute le deliberazioni 11 ottobre 1887 e 28 giugno 1888 del comune
di Pietra Ligure, con le  quali  si  stabili'  di  applicare  per  un
quinquennio a datare dal 1888, la tassa di famiglia  col  massimo  di
lire 80, eccedente il limite normale fissato  nel  regolamento  della
provincia; 
 
  Vedute le deliberazioni 7 dicembre 1887 e 27 settembre  1888  della
deputazione provinciale di Genova, che approvano quelle su citate del
comune di Pietra Ligure; 
 
  Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, numero 4513. 
 
  Veduto l'articolo 3 del detto regolamento provinciale; 
 
  Udito il parere del consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' data facolta' al  comune  di  Pietra  Ligure  di  applicare  nel
quinquennio 1888-92 la tassa di famiglia col massimo di lire ottanta. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 6 dicembre 1888. 
 
                               UMBERTO 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 14 dicembre 1888. 
 
    Reg. 166. Atti del Governo a f. 88. Mazzucchelli. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. 
 
                                                         A. MAGLIANI.