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REGIO DECRETO 29 dicembre 1887, n. MMDCCXCII (2792)

Che dà facoltà al comune di Carpinone (Campobasso) di eccedere, a cominciare dal 1887, il limite massimo della tassa sul bestiame. (8702792R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1888
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 28-1-1888
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la deliberazione 28 luglio 1887, del consiglio  comunale  di
Carpinone,  approvata  il  26  agosto  successivo  dalla  deputazione
provinciale di Campobasso, con la quale deliberazione si e' stabilito
di aumentare la tassa, oltre il massimo, per alcuni capi di bestiame; 
 
  Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; 
 
  Veduto l'articolo 2 del regolamento per l'applicazione della  tassa
pel bestiame nei comuni della provincia di Molise; 
 
  Udito il parere del consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' data facolta' al comune di Carpinone di eccedere,  a  cominciare
dal 1887, il limite massimo della tassa sul  bestiame,  elevandolo  a
lire 10, per i buoi, le vacche, le giumente e le mule; a lire 6,  per
i giovenchi da uno a due  anni;  a  lire  1,50,  per  le  capre  e  a
centesimi novanta per le pecore, i montoni, i castrati e gli  agnelli
non poppanti. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1887. 
 
                               UMBERTO 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 5 gennaio 1888. 
 
    Reg. 161. Atti del Governo a f. 39. Pinelli-Ragusa. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI. 
 
                                                         A. MAGLIANI.