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REGIO DECRETO 25 dicembre 1887, n. 5125

Che stabilisce le discipline per l'applicazione della tassa alla produzione dell'acido acetico puro ed alla rettificazione dell'acido impuro. (087U5125)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 1-1-1888
al: 23-11-1921
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 15 della legge 14 luglio 1887, n. 4703 (Serie 3ª); 
 
  Sulla proposta del Ministro delle Finanze; 
 
  Udito il Consiglio Superiore dell'Industria,  del  Commercio  e  il
Consiglio di Stato; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Chiunque intende produrre acido acetico puro  o  rettificare  acido
impuro (piro legnoso) deve,  almeno  un  mese  prima  d'intraprendere
qualsiasi  operazione,  farne  la  dichiarazione  all'Intendenza   di
finanza della provincia. 
 
  La dichiarazione dev'essere presentata in  doppio  originale  senza
cancellature,  od   abrasioni,   dev'essere   corredata   dal   piano
dell'opificio e contenere le seguenti indicazioni: 
 
    a) la qualita' dell'industria, cioe' se di produzione  ovvero  di
produzione e rettificazione, oppure di semplice rettificazione; 
 
    b) il casato, il nome ed il domicilio della persona o della ditta
che intende esercitare l'industria; 
 
    c) la precisa ubicazione dell'opificio; 
 
    d) la descrizione dei locali  componenti  l'opificio  medesimo  e
l'uso cui ciascuno di essi e' destinato; 
 
    e) il numero e la capacita' degli apparecchi  e  dei  vasi  e  la
qualita' e la potenza delle macchine di  ogni  sorta,  indicando  con
precisione il locale in  cui  trovasi  ciascun  apparecchio,  vaso  e
macchina; 
 
    f) le materie prime da impiegarsi ed il sistema  da  seguire  per
ottenere il prodotto. 
 
  L'Intendenza di finanza,  ricevuta  la  dichiarazione,  ne  munisce
entrambi gli originali dell'indicazione  del  giorno  in  cui  furono
presentati e  del  bollo  d'ufficio;  restituisce  poscia  uno  degli
originali  alla  parte,  la  quale  ha   l'obbligo   di   conservarlo
nell'opificio  e  di  esibirlo  ad  ogni   richiesta   degli   agenti
governativi, e trasmette l'altro  originale  al  capo  della  sezione
tecnica.