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REGIO DECRETO 1 dicembre 1887, n. MMDCCLXIV (2764)

Che approva la riforma da introdursi nell'ordinamento amministrativo ed economico dei tre riformatorii pei giovani della provincia di Milano, li riunisce in una sola opera pia sotto la denominazione di istituto Marchiondi-Spagliardi e ne approva altresì lo statuto. (8702764R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/1888
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 4-1-1888
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la deliberazione 29 settembre  1886,  con  cui  il  consiglio
provinciale di Milano diviso' di promuovere  una  riforma  statutaria
nell'ordinamento dei riformatorii di quella  provincia-patronato  pei
carcerati e liberati dal carcere - istituto Marchiondi -  e  istituto
Spagliardi di Parabiago - allo scopo di fondere le amministrazioni  e
i patrimoni di essi in un solo istituto e di dare  un  piu'  efficace
assetto all'azienda dei riformatorii stessi, determinando in  miglior
modo i limiti della beneficenza,  i  requisiti  per  l'ammissione  al
godimento di essa, e la costituzione del consiglio  d'amministrazione
del nuovo istituto; 
 
  Ritenuto  che  l'anzidetto  consiglio  d'amministrazione   verrebbe
formato di sette consiglieri elettivi, tre dei  quali  a  nomina  del
consiglio provinciale, due  a  nomina  del  consiglio  comunale,  due
dell'assemblea dei  benefattori;  e  sarebbe  deferita  non  piu'  al
ministero dell'interno, ma allo stesso consiglio d'amministrazione la
nomina del suo presidente; 
 
  Visto lo schema di statuto analogamente redatto per la gestione dei
tre  riformatorii  riuniti  in  un  sol   corpo   morale   sotto   la
denominazione di istituto Marchiondi-Spagliardi. 
 
  Visti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle
opere pie; 
 
  Avuto il parere favorevole del consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono  approvate   le   riforme   da   introdursi   nell'ordinamento
amministrativo ed economico dei tre riformatorii pei  giovani,  della
provincia di Milano, nel senso deliberato dal  consiglio  provinciale
di Milano nella tornata 29 settembre 1886.