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REGIO DECRETO 23 dicembre 1886, n. MMCCCLXXXVI (2386)

Che scioglie la congregazione di carità del comune di Vinchiaturo (Campobasso) e ne affida la gestione temporanea ad un delegato straordinario. (8602386R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1887
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vigente al 01/05/2024
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Testo in vigore dal: 25-1-1887
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la deliberazione 30  ottobre  1886  con  cui  la  deputazione
provinciale di Campobasso propone lo scioglimento della congregazione
di carita' del comune di Vinchiaturo; 
 
  Visti  gli  atti  della  inchiesta  eseguita  a  carico  di   detta
congregazione, da cui risulta  manifestamente  provato  lo  stato  di
grave disordine in cui versa quell'istituto  pio  per  le  molteplici
irregolarita' e gli abusi commessi nella gestione di esso; 
 
  Visto l'articolo 21 della legge 3 agosto 1862, n. 753  sulle  opere
pie; 
 
  Udito il parere del consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La congregazione di carita' del comune di Vinchiaturo e' disciolta,
e l'interinale sua gestione e' affidata ad un delegato  straordinario
che verra' nominato dal prefetto  della  provincia  con  incarico  di
provvedere entro breve termine  al  riordinamento  amministrativo  ed
economico di quel pio istituto. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1886. 
 
                               UMBERTO 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 4 gennaio 1887. 
 
    Reg. 154. Atti del governo a f. 22. Ayres. 
 
   Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli. D. TAJANI. 
 
                                                            DEPRETIS.