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REGIO DECRETO 9 dicembre 1886, n. 4205

Che separa il comune di Roviano dalla sezione elettorale di Cineto Romano, già Scarpa, e lo aggrega alla sezione elettorale autonoma di Arsoli del 2° collegio di Roma. (086U4205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-1-1887
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
  Veduta la domanda del comune di  Roviano  per  la  sua  separazione
dalla sezione elettorale di Cineto Romano gia' Scarpa e  per  la  sua
aggregazione alla sezione elettorale autonoma di Arsoli; 
 
  Veduta la tabella generale delle  sezioni  dei  Collegi  elettorali
approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª); 
 
  Visti gli articoli 47 e  48  della  legge  elettorale  politica  22
gennaio 1882; 
 
  Ritenuto che il comune di Roviano ha 34 elettori politici; 
 
  Ritenuta la minore distanza e  la  piu'  facile  comunicazione  tra
Roviano ed Arsoli, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Il comune di Roviano e' separato dalla sezione elettorale di Cineto
Romano, gia' Scarpa, ed e' aggregato alla sezione elettorale autonoma
di Arsoli del 2° Collegio di Roma. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 9 dicembre 1886. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                            DEPRETIS. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: TAJANI.