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REGIO DECRETO 12 dicembre 1886, n. MMCCCLXXVI (2376)

Con cui l'amministrazione del monte frumentario di Dogliola (Chieti) viene disciolta, e la sua gestione temporanea è affidata ad un delegato straordinario. (8602376R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1887
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-1-1887
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; 
 
  Visti gli atti relativi al monte frumentario di Dogliola  (Chieti),
dai quali risulta che il pio istituto da oltre tre anni ha sospeso le
sue funzioni, per modo che non esiste piu' che di nome; 
 
  Ritenuto che riuscirono vani i provvedimenti fatti per far rivivere
l'istituto stesso, mentre il suo  capitale  trovasi  quasi  tutto  in
potere d'individui che non lo restituiscono; 
 
  Visto il voto della deputazione  provinciale  in  data  20  ottobre
prossimo passato; 
 
  Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie; 
 
  Udito il parere del consiglio di Stato; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'amministrazione del monte frumentario di Dogliola e' disciolta, e
la sua temporanea gestione e' affidata ad un delegato  straordinario,
da  nominarsi  dal  prefetto  della  provincia,  con  l'incarico   di
provvedere al riordinamento del pio istituto entro  il  termine  piu'
breve. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 12 dicembre 1886. 
 
                               UMBERTO 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 23 dicembre 1886. 
 
    Reg. 153. Atti del Governo a f. 146. Ayres. 
 
   Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. D. TAJANI. 
 
                                                            DEPRETIS.