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REGIO DECRETO 5 dicembre 1886, n. MMCCCLXX (2370)

Con cui vengono approvate le modificazioni agli art. 465 e 474 del regolamento del banco di Sicilia. (8602370R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1887
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 14-1-1887
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la deliberazione presa dal consiglio generale  del  banco  di
Sicilia nelle tornate del 4 e 5 aprile 1886, circa  le  modificazioni
da apportarsi agli articoli 465  e  474  del  regolamento  del  banco
stesso; 
 
  Vista la domanda della direzione generale del banco di Sicilia  per
l'approvazione delle dette modificazioni; 
 
  Visto il regolamento del  banco  approvato  con  regio  decreto  26
agosto 1854; 
 
  Sentito il consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  di  agricoltura,  industria  e
commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono approvate le seguenti modificazioni al regolamento  del  banco
di Sicilia: 
 
  Il primo alinea dell'art. 465 e' modificato nel modo seguente: 
 
  «Gl'impiegati del banco di Sicilia sono obbligati all'orario di ore
sette nel  modo  che  sara'  indicato  per  ordinanza  del  direttore
generale. 
 
  Qualora il bisogno del servizio lo  esiga  un  tale  orario  potra'
protrarsi.» 
 
  Alle  disposizioni  dell'art.  474  del  detto   regolamento   sono
sostituite le seguenti: 
 
  «La prima ammissione agl'impieghi del banco si ottiene per concorso
al posto di volontario, a norma del programma bandito  dall'autorita'
competente. 
 
  I volontari, qualora daranno buona prova, dopo  due  anni  potranno
essere nominati applicati di 2ª classe. Se il numero dei volontari e'
maggiore di quello dei posti di applicato a provvedere,  avra'  luogo
per essi un concorso colle stesse norme di quello di ammissione. 
 
  Le promozioni da applicato di 2ª classe fino al grado di  ufficiale
di 2ª sono conferite, in  quanto  ad  un  quarto  per  merito  ed  il
rimanente per anzianita'. 
 
  Quelle per ufficiale di prima  classe  sono  sempre  conferite  per
merito». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 5 dicembre 1886. 
 
                               UMBERTO 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 20 dicembre 1886. 
 
    Reg. 153. Atti del Governo a. f. 125. Ayres. 
 
   Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. D. TAJANI. 
 
                                                            GRIMALDI.