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REGIO DECRETO 10 dicembre 1885, n. MDCCCCLXII (1962)

Che autorizza la riforma degli articoli 24, 25 e 26 dello statuto organico del pio istituto Carrozzi-Sannini in Borgo a Buggiano. (8501962R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1886
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 27-1-1886
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; 
 
  Veduto l'atto 1° ottobre  ultimo  scorso  col  quale  il  consiglio
comunale  di  Borgo   a   Buggiano   facendo   propria   la   domanda
dell'amministrazione del pio istituto Carrozzi Sannini, delibero'  di
proporre la riforma di alcune disposizioni dello statuto organico  di
detto istituto approvato col regio decreto 13 giugno 1875; 
 
  Veduto detto statuto organico e la deliberazione della prefata  pia
amministrazione in data 26 gennaio 1884, dalla quale  ultima  risulta
che le fatte proposte riflettono la riforma degli articoli 24,  25  e
26 nel senso di subordinare la prestazione dei vestiari  alle  alunne
dell'istituto per la loro prima comunione al  previo  soddisfacimento
delle doti per quelle che vi  hanno  diritto;  aggiungendosi  inoltre
all'articolo 30 la facolta' all'amministrazione di ridurre le doti  a
meta' della somma di L. 176,40 per farne fruire un maggior numero  di
alunne; ed all'articolo 25 la  dichiarazione  che  i  vestiari  ed  i
sussidi   per   vestiari   non   saranno   conseguiti,    se    prima
l'amministrazione non siasi assicurata della continuazione per  parte
delle  alunne,  cui  si  riferiscono  detti  vestiari  e  sussidi,  a
frequentare  le  scuole  fino  a  corso  completo   dell'insegnamento
didattico; 
 
  Veduta la deliberazione della deputazione provinciale di  Lucca  in
data 21 ottobre ultimo scorso; 
 
  Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre  stesso
anno; 
 
  Udito il parere del consiglio di Stato; 
 
  Ritenute inammissibili siccome contrarie alla volonta' espressa dal
fondatore  del  pio  istituto  le  aggiunte   come   sopra   proposte
all'articolo 25 e all'articolo 30 dello statuto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' autorizzata la riforma degli articoli 24, 25 e 26 dello  statuto
organico del pio istituto Carrozzi Sannini in Borgo  a  Buggiano  nel
senso che sia stabilita la preferenza per  le  doti  e  che  la  sola
rimanenza del fondo disponibile sia  ripartita  fra  quel  numero  di
alunne che nell'anno sieno ammesse alla prima comunione, erogando  la
quota di ciascuna nel provvederla di un vestiario decente o  in  caso
di insufficenza in un sussidio da concedersi per  tale  oggetto  alle
famiglie rispettive, salvo  sempre  la  vigilanza  della  deputazione
amministratrice dell'istituto. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1885. 
 
                               UMBERTO 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 4 gennaio 1886. 
 
    Reg. 146. Atti del Governo a f. 100. Ayres. 
 
   Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI. 
 
                                                            DEPRETIS.