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LEGGE 13 dicembre 1885, n. 3571

Che approva l'annessa Convenzione concernente il pareggiamento della R. Università degli studi nella città di Genova in base all'articolo 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719. (085U3571)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-12-1885
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E'  approvata  e  resa   esecutoria   l'annessa   Convenzione   pel
pareggiamento della  R.  Universita'  degli  studi  di  Genova,  alle
Universita' indicate nell'art. 2, lettera A, della  legge  31  luglio
1862, n. 719, conclusa  in  Roma  fra  il  Ministero  della  Pubblica
Istruzione e i rappresentanti dei Consigli provinciale e comunale  di
Genova,  in  conformita'  delle  deliberazioni  28  marzo  1883   del
Consiglio provinciale, 27 gennaio 1885 della Deputazione  provinciale
di Genova, 20 gennaio 1885 del Consiglio  comunale,  29  stesso  mese
della Giunta municipale di  Genova,  secondo  le  disposizioni  dello
statuto universitario di Genova, approvato con Regio decreto 8 luglio
1883.