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REGIO DECRETO 11 dicembre 1884, n. MDXXXIV (1534)

Che scioglie la congregazione di carità di Biscari (Siracusa). (8401534R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1885
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 10-2-1885
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; 
 
  Veduto il rapporto del prefetto di Siracusa dal quale  risulta  che
la congregazione di carita' di  Biscari  (Siracusa)  versa  nel  piu'
deplorevole disordine morale e  materiale,  e  che  non  ostante  gli
eccitamenti fatti per far cessare i dissidi insorti fra i  componenti
della congregazione, e per rimuovere le cause che  si  opponevano  al
regolare andamento degli affari le cose  sono  rimaste  nella  stessa
anormale   condizione,   sicche'   quell'amministrazione   tende   ad
irreparabile ruina, con grave danno dei legati pii amministrati dalla
congregazione stessa; 
 
  Veduta   la   corrispondente   deliberazione   della    deputazione
provinciale in data 29 ottobre ultimo scorso; 
 
  Udito l'avviso del consiglio di Stato; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La congregazione di carita' di Biscari (Siracusa) e' sciolta, e  la
temporanea  gestione  della  medesima  e'  affidata   ad   un   regio
commissario da nominarsi  dal  prefetto  di  quella  provincia  collo
incarico di riordinarla e sistemarla nel termine piu' breve. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 11 dicembre 1884. 
 
                               UMBERTO 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 30 dicembre 1884 
 
    Reg. 139. Atti del Governo a f. 130. Pellizzoli. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. Pessina. 
 
                                                            Depretis.