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REGIO DECRETO 23 dicembre 1883, n. 1823

Sul nuovo riparto dei biglietti di diversi tagli della Banca Nazionale Toscana (083U1823)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-1-1884
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la domanda della Direzione  generale  della  Banca  Nazionale
Toscana per ottenere l'approvazione governativa per un nuovo  riparto
della propria circolazione fra i vari tagli autorizzati; 
 
  Visto l'art. 26 dello statuto della Banca stessa, approvato con  R.
decreto 14 gennaio 1875, n. 942; 
 
  Vista la legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª); 
 
  Visto il R. decreto 23 settembre 1874, num. 2237 (Serie 2ª); 
 
  Vista la legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3ª); 
 
  Visto il R. decreto 19 gennaio 1882, n. CCCCXIII; 
 
  Visto il R. decreto 1° marzo 1883, n. DCCCLXVIII; 
 
  Visto il R. decreto 12 agosto 1883, n. 1533; 
 
  Vista la  deliberazione  presa  nel  giorno  8  novembre  1883  dal
Consiglio  superiore  della  Banca  Nazionale  Toscana,  con  cui  fu
stabilito di sostituire ai biglietti logori di vari  tagli  biglietti
di lire 50 e di lire 100; di cambiare quindi il riparto dei biglietti
nei diversi tagli, e di  chiedere  l'autorizzazione  governativa,  ai
termini del predetto art. 26 dello statuto della Banca; 
 
  Sulla proposta del Ministro delle Finanze, interim  del  Tesoro,  e
del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il riparto della circolazione di 63 milioni, concessa alla Banca in
virtu' dell'art. 7 della legge 30 aprile 1874, e del  R.  decreto  23
settembre 1874, e' determinato nel modo seguente: 
 
      Biglietti da lire 1000 n. 5,000, valore lire 5,000,000 
 
         Id.         »   500 n. 33,000,  id.    »     16,500,000 
 
         Id.         »   200 n. 60,000,  id.    »     12,000,000 
 
         Id.         »   100 n. 145,000, id.    »     14,500,000 
 
         Id.         »    50 n. 160,000, id.    »      8,000,000 
 
         Id.         »    25 n. 280,000, id.    »      7,000,000.