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LEGGE 8 luglio 1883, n. 1473

Che fonda una cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro. (083U1473)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-8-1883
al: 31-5-1926
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvata l'annessa  convenzione  stipulata  a  Roma,  addi'  18
febbraio 1883, fra il Ministro d'Agricoltura, Industria e  Commercio,
e 
 
    La Cassa di risparmio di Milano; 
 
    La Cassa di risparmio di Torino; 
 
    La Cassa di risparmio di Bologna; 
 
    Il Monte de'Paschi in Siena; 
 
    Il Monte di pieta' e Cassa di risparmio di Genova; 
 
    La Cassa di risparmio di Roma; 
 
    La Cassa di risparmio di Venezia; 
 
    La Cassa di risparmio di Cagliari; 
 
    Il Banco di Napoli; 
 
    Il Banco di Sicilia, 
 
  per la fondazione di una Cassa nazionale intesa ad  assicurare  gli
operai contro gli infortuni ai quali vanno soggetti nei loro lavori.