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REGIO DECRETO 31 dicembre 1882, n. DCCCXXVI (826)

Che approva la Società dei tramway in Padova. (8200826R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1883
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vigente al 01/05/2024
Testo in vigore dal: 11-2-1883
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli atti costitutivi e lo  statuto  della  societa'  anonima,
sedente in Padova col nome di Societa' dei  tramvia  in  Padova,  col
capitale nominale di lire 360,000, diviso in n. 1440 azioni da L. 250
ciascuna, e colla  durata  di  40  anni  decorrendi  dalla  data  del
presente decreto; 
 
  Visto il titolo VII, libro I del codice di commercio; 
 
  Visti i reali decreti del  30  dicembre  1865,  n.  2727  e  del  5
settembre 1869, n. 5256; 
 
  Udito il consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La societa' anonima denominatasi Societa' dei  Tramvia  in  Padova,
sedente in Padova  ed  ivi  costituitasi  con  atto  pubblico  del  4
novembre 1882, rogato dal notaro Giuseppe Cattaneo, e' autorizzata  e
il suo statuto, inserto all'atto costitutivo predetto, e'  approvato,
salve le modificazioni seguenti: 
 
    a) In fine dell'art. 7 sono aggiunte le parole seguenti:  firmata
dal cedente, dal cessionario o da un loro mandatario speciale. 
 
    b) L'articolo 8 e' soppresso. 
 
    c)   Nell'art.   13   le   parole:   alla   valida   costituzione
dell'assemblea ecc. in fino alle altre la meta' del capitale  sociale
sono  soppresse  e  vi  sono  sostituite  le  seguenti  «alla  valida
costituzione dell'assemblea, in caso di  riforma  dello  statuto,  di
aumento o riduzione del capitale, di proroga della durata sociale, di
cessione o fusione con altre societa', si richiedera' tanto in  prima
che in seconda convocazione  l'intervento  di  tanti  azionisti,  che
rappresentino almeno la meta' del capitale sociale». 
 
    d) Nell'art. 14 sono  soppresse  le  parole:  anche  a  mezzo  di
semplice lettera. 
 
    e) In  fine  dell'art.  18  sono  aggiunte  le  parole  seguenti;
«Nell'assemblea di seconda convocazione non si potra' deliberare  che
sugli   argomenti   posti   all'ordine   del   giorno   della   prima
convocazione». 
 
    f) Nell'art. 19, dopo le parole: per eta'  ne  sostiene  le  veci
sono aggiunte le parole seguenti: «Nei casi contemplati dall'articolo
148 del codice di commercio, l'assemblea  ha  facolta'  di  nominarsi
volta per volta un presidente proprio». 
 
    g)  Nell'art.  26,  alle  parole  a  maggioranza  di  voti   sono
sostituite le altre a maggioranza assoluta di voti.