stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 28 dicembre 1882, n. DCCCXIX (819)

Che approva la società anonima Edificatrice Savignanese. (8200819R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1883
nascondi
vigente al 04/05/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 11-2-1883
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli atti costitutivi e lo statuto della societa' anonima  per
azioni nominative, sedente in  Savignano  di  Romagna,  col  nome  di
Societa' anonima Edificatrice Savignanese col capitale nominale di L.
60,000, diviso in n. 1000 azioni da L. 60 ciascuna, e colla durata di
25 anni, decorrendi dalla data del presente decreto; 
 
  Visto il titolo VII, libro I del Codice di commercio; 
 
  Visti i reali decreti  del  30  dicembre  1865  n.  2727  e  del  5
settembre 1869, n. 5256; 
 
  Udito il Consiglio di Stato, 
 
  Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La societa' anonima per azioni  nominative,  denominatasi  Societa'
anonima edificatrice Savignanese sedente in Savignano di Romagna,  ed
ivi costituitasi con atto pubblico del 12  aprile  1882,  rogato  dal
notaro Lodovico Stambazzi, e' autorizzata; e il suo statuto,  inserto
all'atto costitutivo predetto, e' approvato, salve  le  modificazioni
seguenti: 
 
    a) In fine dell'art. 6 sono aggiunte le parole  seguenti:  «Salvo
l'adempimento delle condizioni volute dalla legge.» 
 
    b) L'art. 13 e' soppresso e vi e' sostituito il  seguente:  «Art.
13 Se l'azionista e' in mora nei versamenti dei  quarentesimi  ancora
dovuti sul valore delle azioni,  la  societa'  procedera'  a  termini
degli articoli 153 e 154 del codice di commercio.»