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REGIO DECRETO 24 dicembre 1882, n. DCCCIX (809)

Che approva la banca popolare Segestana sedente in Castellamare al Golfo. (8200809R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1883
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 6-2-1883
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli atti costitutivi e  lo  statuto  della  societa'  per  le
operazioni di credito popolare e di risparmio, anonima per azioni  al
portatore,  col  titolo  di  Banca  Popolare  Segestana,  sedente  in
Castellamare al Golfo, col capitale nominale di L. 100 mila diviso in
2000 azioni da L. 50 e colla durata di anni 30 decorrendi dalla  data
del regio decreto di approvazione; 
 
  Visto il titolo VII, libro I del codice di commercio; 
 
  Visti i regi decreti del 30 dicembre 1865 n. 2727 e del 5 settembre
1869, n. 5256; 
 
  Udito il consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E'  autorizzata  la  societa'  anonima  per  azioni  al   portatore
denominata Banca Popolare Segestana, sedente in Castellamare al Golfo
ed ivi costituitasi con atto pubblico rogato in  Palermo  dal  notaio
Gaspare Spinoso in data 13 settembre 1882, ed  e'  approvato  il  suo
statuto qual'e'  inserto  all'atto  costitutivo  predetto,  salve  le
modificazioni seguenti: 
 
  Nell'art. 9 e' aggiunto il seguente alinea: 
 
    6° La banca s'interdice di far operazioni aleatorie, di borsa,  e
sulle proprie azioni. 
 
  Nell'art.  11  alinea  1°  e  nell'art.  15  in  fine  alla  parola
inalienate e' sostituita l'altra inalienabili. 
 
  Nell'art. 11 alinea 2°  alle  parole  e  potranno  essere  rieletti
dall'assemblea generale degli azionisti e'  sostituito  il  capoverso
seguente: 
 
    «Ogni anno si procedera' all'elezione di una meta' dei membri del
consiglio d'amministrazione, i quali sono  sempre  rieleggibili;  nel
primo anno  si  procede  al  sorteggio  della  meta'  che  dev'essere
surrogata». 
 
  Nell'art. 19 e' aggiunto il capoverso seguente: 
 
    «L'assemblea delibera a maggioranza di voti:» 
 
  All'art. 21 e' aggiunto il capoverso seguente: 
 
    «Per  le  deliberazioni  riguardanti  aumento  o   riduzione   di
capitale, modificazioni allo statuto, proroga della  durata  sociale,
tenuta ferma la condizione prescritta nell'art. 20, e' necessario che
in prima convocazione sia rappresentato almeno un  terzo  del  numero
totale  delle  azioni.  Nelle  adunanze   di   seconda   convocazione
l'assemblea  delibera  qualunque   sia   il   numero   delle   azioni
rappresentate.