stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 7 dicembre 1882, n. DCCXCII (792)

Che approva l'aumento del capitale e le modificazioni allo statuto della banca mutua popolare di Caiazzo. (8200792R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1883
nascondi
vigente al 03/05/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 23-1-1883
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le deliberazioni per aumento di capitale e per  modificazioni
allo statuto, adottate nelle assemblee generali del  26  marzo  e  13
agosto 1882, dagli azionisti della  societa'  per  le  operazioni  di
credito cooperativo, di risparmio  ed  altre,  stabilita  in  Caiazzo
(provincia di Caserta) col nome di Banca mutua popolare di Caiazzo; 
 
  Visto lo statuto della predetta societa' e i reali decreti  che  la
riguardano in data 12 maggio 1878,  numero  MDCCCLXXVIII,  e  del  12
dicembre 1880, numero MMDCCXC; 
 
  Visto il titolo VII°, libro I°, del codice di commercio; 
 
  Visti i reali decreti del 30 dicembre 1865, numero  2727  e  del  5
settembre 1869, n° 5256; 
 
  Udito il consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai  termini  delle  citate  deliberazioni  sociali   e'   approvato
l'aumento del capitale della «Banca mutua popolare di Caiazzo» da  L.
30,000, diviso in numero 1200 azioni  di  lire  25  ciascuna  a  lire
50,000 diviso in numero 2000 azioni dello anzidetto valore di lire 25
ciascuna; e  sono  approvate  le  modificazioni  allo  statuto  della
societa'  predetta  quali  risultano  inserte  all'atto  pubblico  di
deposito  del  15  settembre  1882,  rogato  in  Caiazzo  dal  notaro
Michelangelo De Pertis, salva la contromodificazione seguente: 
 
  Nell'articolo 48ter e' soppresso l'ultimo paragrafo che  incomincia
colle parole «Da tali norme e deliberazioni» e termina colle altre «a
lui impartite dal consiglio».