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REGIO DECRETO 22 dicembre 1881, n. CCCLXXVIII (378)

Che autorizza la Compagnie anonyme d'assurances contre les accidents: L'Urbaine et la Seine ad operare nel regno italiano. (8100378R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1882
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vigente al 01/05/2024
Testo in vigore dal: 25-1-1882
 
                              UMBERTO I 
 
            PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA'DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i documenti comprovanti la presente e legale esistenza  della
societa' francese con sede a Parigi, col nome: L'Urbaine et la Seine,
compagnie anonyme d'assurances a' primes fixes contre les  accidents,
collo scopo delle assicurazioni  contro  gli  accidenti  che  possono
colpire le persone e le cose, e col capitale  di  dodici  milioni  di
franchi, diviso in n. 24,000 azioni di 500 franchi ciascuna; 
 
  Ritenuto, che la societa' ha destinato alle operazioni in Italia la
somma di lire 100,000 ha eletto domicilio in Genova, ed  ha  nominato
chi la rappresenti dinanzi al Governo, agli assicurati ed ai terzi; 
 
  Ritenuto che essa ha prestato cauzione,  vincolando  a  favore  del
Governo e degli assicurati  italiani  la  somma  corrispondente  alla
rendita di lire 7500 consolidato 5 per %; 
 
  Visti la legge e il reale decreto del 27 ottobre 1860, numeri  4387
e 4388; 
 
  Visto il titolo VII, libro I, del codice di commercio; 
 
  Visti i reali decreti del  30  dicembre  1865,  n.  2727  e  del  5
settembre 1869, n. 5256; 
 
  Udito il consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La societa' francese, sedente in Parigi, denominata: 
 
  L'Urbaine et la Seine, compagnie  anonyme  d'assurances  a'  primes
fixes contre les accidents retta dallo statuito che risulta dall'atto
27 maggio 1880 rogato in Parigi dal notavo Andrea-Marco  Schelcher  e
collega, il quale statuto fu modificato come rilevasi dal  successivo
atto  pubblico  22  marzo  1881,  rogato  dallo  stesso  notano,   e'
autorizzata ad operare in Italia, ai termini dello statuto medesimo e
sotto la osservanza delle clausole  e  delle  prescrizioni  contenute
negli articoli seguenti.