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REGIO DECRETO 23 dicembre 1880, n. 5830

Che fissa la somma da pagarsi nel 1881 per l'arruolamento volontario di un anno. (080U5830)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1881 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-3-1881
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 116 del testo unico delle leggi  sul  reclutamento
dell'esercito, approvato col Nostro decreto del 26  luglio  1876,  n.
3260 (Serie 2ª); 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari della Guerra, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La somma che i volontari  di  un  anno  devono  pagare  alla  Cassa
militare nell'assumere l'arruolamento e' stabilita per l'anno 1881 in
lire  milleseicento  per  quelli  che  si  arruolano   nell'arma   di
cavalleria, ed in lire milleduecento  per  quelli  che  si  arruolano
nelle altre armi. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1880. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                            B. Milon. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: T. Villa.