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REGIO DECRETO 14 dicembre 1879, n. MMCCCLXXVII (2377)

Che approva la riduzione del capitale e le modificazioni allo statuto della Cassa marittima di Napoli. (7902377R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1880
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vigente al 01/05/2024
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Testo in vigore dal: 29-1-1880
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste  le  deliberazioni  per  riduzione   del   capitale   e   per
modificazioni dello statuto, adottate nelle assemblee generali del 21
aprile e del 20 ottobre corrente anno dagli azionisti della  societa'
anonima per azioni al portatore, avente  principalmente  a  scopo  le
operazioni di credito marittimo e quelle di assicurazione  marittima,
col nome di Cassa marittima di Napoli, e colla durata  di  trent'anni
decorrendi dal 23 febbraio 1873; 
 
  Visto il regio decreto 23 febbraio 1873, n.  DLIII,  e  lo  statuto
della societa' con esso approvato; 
 
  Visto il titolo VII, libro I del codice di commercio; 
 
  Visti i regi decreti  del  30  dicembre  1865,  n.  2727  e  del  5
settembre 1869, n. 5256; 
 
  Udito il consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvata la riduzione del capitale  della  Cassa  marittima  di
Napoli da lire 4,000,000, diviso in n.  16,000  azioni  da  lire  250
ciascuna, a lire 3,000,000, divise in n. 12,000 azioni  dello  stesso
valore di lire  250  ognuna,  da  effettuarsi  mediante  riscatto  ed
annullamento di n. 4,000 azioni; e sono  approvate  le  modificazioni
formulate nell'atto pubblico di deposito dell'8 novembre 1879, rogato
in Napoli dal notano Francesco Scotti di  Uccio,  nonche'  l'aggiunta
seguente all'articolo 16: 
 
  «L'assemblea generale nomina in ogni  sua  riunione  ordinaria  due
revisori  dei  conti  e  due  supplenti  per  esaminare  il  bilancio
successivo e riferirlene, assegnando  ai  medesimi  due  medaglie  di
presenza di lire cento ognuna».