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REGIO DECRETO 14 dicembre 1879, n. 5200

Che modifica la disposizione dell'art. 68 del regio decreto 29 novembre 1870 riguardante gli addetti di legazione. (079U5200)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1880 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 14-1-1880
al: 11-5-1888
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 3 e 68 del decreto Reale, in  data  29  novembre
1870, concernente le Legazioni all'estero, ed  il  personale  addetto
alle medesime; 
 
  Considerando come il  numero  di  venti  addetti  sia  strettamente
indispensabile pel disimpegno del servizio diplomatico; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La disposizione sancita dall'art. 68 del predetto decreto Reale, in
forza  della  quale  il  numero  degli  addetti  onorari   non   puo'
oltrepassare la meta' del numero  degli  addetti  effettivi,  non  e'
applicabile  quante  volte  il  numero  totale  degli  addetti,   tra
effettivi ed onorari, non ecceda il numero complessivo di venti. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato, a Roma, addi' 14 dicembre 1879. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                          B. Cairoli. 
 
  Visto - Il Guardasigilli 
          T. Villa.