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REGIO DECRETO 16 dicembre 1878, n. MMLXXV (2075)

Che autorizza i comuni di Pettinengo e Bioglio (Novara) ad accettare il lascito della vedova Perazio Guala, e lo erige in corpo morale. (7802075R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/1879
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 12-2-1879
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la domanda dei consigli  comunali  di  Pettinengo  e  Bioglio
(Novara), per essere autorizzati ad accettare il legato  fatto  dalla
fu Maria Perazio, vedova Guala, con testamento  in  data  8  febbraio
1877,  a  favore  dell'istruzione  elementare  della  borgata  di  S.
Francesco, frazione dei comuni suddetti, ed  ottenere  che  il  detto
lascito sia eretto in  ente  morale,  ed  approvato  il  progetto  di
statuto organico per la amministrazione dell'ente erigendo; 
 
  Visti i documenti comunicati; 
 
  Considerato che la borgata di  S.  Francesco,  appartenendo  a  due
comuni ad un tempo, e rimanendo per molto spazio di cammino  separata
dalle scuole di ambi i comuni, e oltre a cio' contenendo,  nelle  due
frazioni che la compongono, una popolazione minore di 500 anime, puo'
difficilmente  essere  provveduta  di   propria   scuola   elementare
permanente; 
 
  Che il lascito Perazio-Guala e'  costituito  in  un  capitale  che,
sottratta ogni passivita', consta di lire 5,050; 
 
  Che il detto capitale, bene amministrato, puo' in tempo  non  lungo
fornire una rendita sufficiente ad erigere e mantenere nella  borgata
una  scuola   elementare   permanente   per   i   due   primi   gradi
d'insegnamento; 
 
  Che la proposta  di  statuto  organico  per  l'amministrazione  del
lascito Guala, oltre alle necessarie guarentigie, e' per  ogni  parte
giudiziosa e prudente, e porge modo di  raggiungere  il  fine  voluto
dalla testatrice; 
 
  Considerando infine, che la erezione in  ente  morale  del  lascito
sopraddetto puo' agevolare l'offerta di altri lasciti  e  soccorsi  a
profitto di esso ente morale; 
 
  Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037; 
 
  Sentito il parere del consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I comuni  di  Pettinengo  e  Bioglio,  provincia  di  Novara,  sono
autorizzati ad accettare il lascito fattogli dalla fu Maria  Perazio,
vedova Guala, allo scopo sopraccennato.