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LEGGE 26 dicembre 1878, n. 4657

Concernente l'esercizio provvisorio degli stati di prima previsione dell'entrata e delle spese per l'esercizio 1879. (078U4657)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1879 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 10-1-1879
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato, 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Fino alla approvazione degli stati di prima previsione dell'entrata
e delle spese dello Stato per l'esercizio 1879, e non altre ai  primi
due mesi del venturo anno 1879, il Governo del Re  a'  autorizzato  a
riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i  generi
di privativa secondo le tariffe vigenti e a pagare le spese ordinarie
e straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle  dipendenti  da
leggi e da obbligazioni anteriori, in conformita' dei suddetti  stati
di prima previsione, presentati nel 28 settembre e  nel  25  novembre
1878, con le variazioni successive fino a quella del 14  dicembre,  e
secondo le disposizioni,  i  termini  e  le  facolta'  contenute  nei
relativi progetti di legge per la loro approvazione.