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REGIO DECRETO 26 dicembre 1877, n. 4245

Che autorizza l'aumento di lire 2,815,000 al capitolo 33 del bilancio passivo delle finanze pel 1877 onde estinguere un maggior numero di obbligazioni sui beni ecclesiastici. (077U4245)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1878
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-2-1878
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto che delle Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico, create  colle
leggi 15 agosto 1867, n. 3848, e 11 agosto 1870, n. 5724,  ne  furono
versate nelle Casse dello Stato dal 1° ottobre 1876 a tutto settembre
1877, in pagamento da prezzo dei beni venduti,  per  un  capitale  di
lire 20,068,100; 
 
  Visto  che  per  effetto  delle  suddette  leggi  le   Obbligazioni
incassate devono essere ammortizzate; 
 
  Visto che per l'ammortizzazione di tali Obbligazioni,  colla  legge
22 giugno 1877,  n.3900,  venne  approvato  al  capitolo  n.  33  del
bilancio definitivo di previsione della  spesa  del  Ministero  delle
Finanze per l'anno corrente il fondo di lire 17,253,100; 
 
  Ritenuto che a raggiungere la somma di lire  20,068,100,  ammontare
delle Obbligazioni incassate, mancano lire 2,815,000; 
 
  Vista la legge del 21rdicembre 1872, n. 1169 (Serie 2ª); 
 
  Sulla proposizione  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
Ministro delle Finanze, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' autorizzato l'aumento di lire due milioni  ottocentoquindicimila
(L. 2, 815,000) al fondo stanziato al capitolo n. 33 «Obbligazioni  5
per  cento  sui  beni  ecclesiastici   (estinzione)»   del   bilancio
definitivo della spesa del Ministero delle  Finanze  pel  1877,  onde
provvedere alla estinzione del maggior numero di Obbligazioni  5  per
cento sui beni ecclesiastici, ricevute dal 1° ottobre  1876  a  tutto
settembre 1877, in pagamento del prezzo di beni venduti. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Torino, addi' 26 dicembre 1877. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Depretis.