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REGIO DECRETO 30 dicembre 1877, n. 4246

Che stabilisce per l'anno 1878 la somma da pagarsi dai volontari di un anno alla cassa militare nell'atto dell'arruolamento. (077U4246)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1878
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 6-2-1878
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 116 del testo unico delle leggi  sul  reclutamento
dell'esercito, approvato con nostro decreto del 26  luglio  1876,  n.
3260 (serie 2ª); 
 
  Sulla proposta del nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La somma che i volontari  di  un  anno  devono  pagare  alla  cassa
militare nell'assumere l'arruolamento e' stabilita per l'anno 1878 in
lire  milleseicento  per  quelli  che  si  arruolano   nell'arma   di
cavalleria, ed in lire milleduecento  per  quelli  che  si  arruolano
nelle altre armi. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. Dato a Roma addi' 30 dicembre 1877. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 14 gennaio 1878 
 
    Reg. 93 Atti del Governo a f. 159. G. Crodara Visconti. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Mancini. 
 
                                                        L. Mezzacapo.