stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 23 dicembre 1877, n. 4242

Che classifica fra le strade provinciali a carico della provincia di Torino il tronco della strada del Monginevro da Susa ad Oulx, e rigetta il ricorso della deputazione provinciale di Torino per la conservazione fra le nazionali dello stesso tronco. (077U4242)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1878
nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 2-2-1878
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il ricorso  28  maggio  1877,  presentato  dalla  deputazione
provinciale di Torino, in seguito alla deliberazione  presa  da  quel
consiglio provinciale il 14 novembre 1876, col quale  si  fa  istanza
per la  revoca  dei  provvedimenti  emanati  dietro  l'apertura  allo
esercizio della  strada  ferrata  da  Susa  a  Bardonnecchia,  ed  in
applicazione  dell'articolo  11  della  vigente  legge  sulle   opere
pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per il passaggio  nella
classe delle provinciali del tratto da  Susa  ad  Oulx,  appartenente
alla strada nazionale del Monginevro; 
 
  Visto l'articolo 379 della legge di sopra accennata; 
 
  Visti i voti dati dal consiglio superiore dei lavori pubblici il 14
febbraio 1874, 24 luglio 1875 e 7 luglio 1877; 
 
  Visti i pareri emessi dal consiglio di Stato, sezione dell'interno,
il 19 giugno 1874, 2 ottobre 1875 e  5  dicembre  1877,  quest'ultimo
adottato dal consiglio suddetto in adunanza generale dell'11 dicembre
stesso; 
 
  Considerando che a termini dell'articolo 11 della legge suaccennata
non vi puo' essere strada nazionale  fra  due  punti  del  territorio
collegati  da  ferrovia;  che  l'eccezione  stabilita   dall'articolo
medesimo deve essere intesa ed  applicata  quale  fu  sancita  e  non
estendersi oltre il testo della legge;  che  questa  avendo  compreso
nella eccezione soltanto  i  tronchi  stradali  che  attraversano  la
catena principale, ha posto chiara e netta una limitazione  che  deve
essere rispettata; che il concetto fu quello di tenere a carico dello
Stato, non ostante l'apertura di una ferrovia, quei tratti di  strada
nazionale esclusivamente che si svolgono sulla catena  principale  ed
inservono ad attraversarla; che altrimenti si sarebbe  adoperata  una
locuzione piu' ampia, tale da  comprendere  tutta  intera  la  strada
della catena principale delle  Alpi  e  degli  Appennini,  e  non  si
sarebbe limitata ai tronchi che l'attraversano; 
 
  Considerando che se dalla valle di Susa  si  dipartono  due  grandi
strade nazionali delle Alpi, l'una a destra pel Moncenisio, l'altra a
manca pel Monginevro, non e' nello stesso punto che per  entrambe  si
comincia ad attraversare la catena principale; che cessando a Susa la
ferrovia,  ed  ivi  incominciandosi  ad  attraversare   il   Cenisio,
giustamente fu conservata fra le nazionali la strada fino al  confine
francese  verso  Lanslebourg,  e  si  porto'  nella  categoria  delle
provinciali il tronco inferiore scorrente nella valle  verso  Torino;
che invece da Bussoleno prolungandosi la ferrovia per la valle  della
Dora Riparia fino ad Oulx e Bardonnecchia, e solo ad  Oulx  dovendosi
volgere a manca per avviarsi ad attraversare la catena principale del
Monginevro, si e' da  quel  punto  fino  al  confine  francese  verso
Briancon, e non prima, che la strada rimane nazionale; che il  tronco
inferiore deve essere tolto dall'elenco delle nazionali, come appunto
fu tolto l'altro precedente da Torino a Bussoleno e Susa, poiche' ne'
l'uno ne' l'altro inservono ad attraversare la catena principale; che
in contrario non sono attendibili gli argomenti dedotti dalle  rapide
elevazioni  che  si  verificano  tra  Susa,  Chiomonte  ed  Oulx,  ed
involvono distinzioni non sancite dalla legge, la quale si preoccupo'
esclusivamente  del  fatto  che  i  tronchi  attraversino  la  catena
principale; e certo  non  l'attraversa  in  alcuna  guisa  il  tronco
Susa-Oulx, come non l'attraversa il tronco Torino-Susa; 
 
  Considerando che pel passaggio del tratto da Susa ad  Oulx  fra  le
provinciali,  la  strada  nazionale  del  Monginevro  avra'  il   suo
incominciamento dallo abitato di Oulx per proseguire verso il confine
francese, e che per conseguenza conviene provvedere alla congiunzione
dell'abitato di Oulx colla stazione ferroviaria omonima, piu' vicina,
il che puo' farsi in applicazione  dell'alinea  3°  dell'articolo  11
della citata legge, dichiarando cioe' nazionale il tratto  di  strada
che unisce  l'abitato  di  Oulx  alla  stazione  ferroviaria  omonima
suindicata; quale tratto di strada si trova attualmente  classificato
fra le comunali; 
 
  Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri,  ministro
segretario di Stato per le finanze, incaricato  del  portafoglio  dei
lavori pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E rigettato il ricorso 28 maggio 1877 della deputazione provinciale
di Torino, col  quale  si  chiede  venga  conservato  fra  le  strade
nazionali il tronco della strada del Monginevro da Susa ad Oulx.