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REGIO DECRETO 30 dicembre 1877, n. 4234

Concernente le disposizioni transitorie per l'esecuzione della legge 21 aprile 1877, n. 4233 che ha sostituiti i tribunali ordinarii ai tribunali militari marittimi nella cognizione dei reati commessi dai condannati ai lavori forzati. (077U4234)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1878
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 26-1-1878
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 1° della legge del 21 aprile 1877, n. 4233  (Serie
2ª), con la quale l'art. 366 del Codice penale militare marittima  fu
abrogato, sostituendo i  tribunali  ordinari  ai  tribunali  militari
marittimi, nella cognizione  de'  reati  commessi  da  condannati  a'
lavori forzati; 
 
  Visto l'articolo 3° della detta legge, con cui fu fatta facolta' al
Governo di dare le disposizioni transitorie  per  l'attuazione  della
citata legge; 
 
  Sulla proposta  del  Nostro  Guardasigilli  Ministro  di  Grazia  e
Giustizia e dei Culti, di concerto con quello dell'Interno, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le cause penali a carico dei condannati ai lavori forzati, le quali
si troveranno pendenti nei tribunali militari marittimi nel giorno in
cui entrera' in vigore la legge del 21 aprile 1877,  n.  4233  (Serie
2ª), saranno continuate nello stato in cui esse si trovano innanzi al
competente magistrato ordinario,  secondo  le  regole  stabilite  dal
Codice di procedura penale. 
 
  A questo fine gli atti dei processi nel termine di 15 giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto, a  cura  del  Pubblico  Ministero
presso i tribunali militari marittimi saranno trasmessi  al  Pubblico
Ministero presso  i  competenti  tribunali  ordinari,  affinche'  sia
provveduto all'ulteriore corso del procedimento.