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REGIO DECRETO 30 dicembre 1877, n. 4224

Che separa il comune di Sperlinga dalla sezione principale del collegio elettorale di Nicosia, e lo costituisce in sezione distinta dello stesso collegio. (077U4224)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1878
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 20-1-1878
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della  legge  per  le  elezioni
politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e  la  tabella  annessavi  della
circoscrizione territoriale dei collegi elettorali; 
 
  Veduta la istanza del comune di Sperlinga  onde  essere  costituito
sezione del collegio elettorale di Nicosia, n. 126, separatamente  da
quella principale del collegio stesso, cui fu sino ad ora unito; 
 
  Noverandosi nel comune stesso piu' di 40 elettori iscritti; 
 
  Udito il consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il comune di Sperlinga e' separato  dalla  sezione  principale  del
collegio elettorale di Nicosia, e formera' una sezione distinta dello
stesso collegio. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma addi' 30 dicembre 1877. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 8 gennaio 1878 
 
    Reg. 93 Atti del Governo a f. 135. G. Crodara-Visconti. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Mancini. 
 
                                                           F. Crispi.