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LEGGE 26 dicembre 1877, n. 4212

Che proroga fino al giorno 30 giugno 1878 il corso legale dei biglietti degli istituti di emissione. (077U4212)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1878
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-1-1878
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il corso  legale  dei  biglietti  dei  sei  istituti  di  emissione
indicati nell'art. 1 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie  2ª),
e' prorogato fino al giorno 30 giugno 1878. 
 
    Ordiniamo che la presente, munita del sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Torino addi' 26 dicembre 1877. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Mancini. 
 
                                                 Depretis             
                                                 Majorana Calatabiano