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LEGGE 20 dicembre 1877, n. 4189

Che stabilisce quali saranno a partire dal 1° gennaio 1878 le categorie e gli stipendi dei pretori, giudici di tribunale e sostituti procuratori del Re e l'indennità agli aggiunti giudiziari. (077U4189)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1878
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vigente al 02/05/2024
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Testo in vigore dal: 5-1-1878
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato, 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                             Articolo 1. 
 
  Dal primo gennaio 1878, e' soppressa la terza ed  ultima  categoria
dei pretori, dei giudici dei tribunali civili e  correzionali  e  dei
sostituti procuratori del Re presso i medesimi. 
 
  La prima categoria dei giudici di tribunale e sostituti procuratori
del Re sara' di un terzo del numero totale dei funzionari rispettivi;
la seconda, dei rimanenti due terzi. Parimenti la prima categoria  di
pretori sara' di un  terzo  del  numero  totale  dei  funzionari;  la
seconda dei rimanenti due  terzi.  -  Il  passaggio  dalla  categoria
inferiore alla superiore avra' luogo per sola ragione di anzianita'. 
 
  Gli stipendi delle due categorie saranno i seguenti: 
 
  Pretori di 1ª categoria, annue . . . . . . . . . . L. 2,400 
  Pretori di 2ª categoria, annue . . . . . . . . . . »  2,000 
  Giudici di tribunale e sostituti procuratori del 
    Re di lª categoria . . . . . . . . . . . . . . . L. 3,500 
  Giudici di tribunale e sostituti procuratori del 
    Re di 2ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . »  3,000 
 
  Agli aggiunti giudiziari destinati ad una residenza  diversa  dalla
propria o da quella delle loro famiglie l'indennita'  annua  di  lire
1,200 sara' aumentata a lire 1,500.