stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 19 novembre 1874, n. DCCCCLXXIII (973)

Concernente la tassa sul bestiame nel Comune di Sassuolo. (7400973R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/1874
nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 26-12-1874
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 8 della Legge del 26 luglio 1868, numero 4513; 
 
  Visto l'articolo 4 del Regolamento per l'applicazione  della  tassa
sul bestiame nella Provincia di Modena, approvato con  Regio  Decreto
17 febbraio 1870; 
 
  Vista la deliberazione del 20 settembre 1873 del Consiglio comunale
di Sassuolo, con la quale, nel deliberare la Tariffa per la tassa sul
bestiame in misura eccedente  i  massimi  normali,  si  domandava  di
sottoporre la deliberazione stessa alla Sovrana sanzione; 
 
  Viste le deliberazioni delli  21  marzo  e  11  aprile  1874  della
Deputazione provinciale di Modena, con cui si  niego'  al  Comune  di
Sassuolo la facolta' di aumentare la tassa sul bestiame; 
 
  Visto il ricorso della Giunta municipale di Sassuolo,  in  data  10
giugno 1874,  contro  le  predette  deliberazioni  della  Deputazione
provinciale; 
 
  Visto l'articolo 231 della Legge  comunale  e  provinciale  del  20
marzo 1865, allegato A; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
delle Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono annullate le deliberazioni del 21 marzo e dell'11 aprile  1874
della Deputazione provinciale  di  Modena,  ed  e'  invece  approvata
quella del 20 settembre 1873 del Consiglio comunale di Sassuolo,  che
nella Tariffa per l'applicazione della tassa sul bestiame  determino'
di eccedere per alcuni capi il limite massimo stabilito dall'articolo
4 del citato Regolamento provinciale, elevandolo cioe'  per  i  bovi,
manzi, vacche e cavalli da una lira a lire 1. 50, e per  i  suini  da
centesimi 30 a centesimi 40 per capo.