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REGIO DECRETO 18 dicembre 1873, n. DCCLXXIX (779)

Che modifica lo statuto della Società del Molino d'Alba. (7300779R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1874
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 25-1-1874
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la deliberazione per la modificazione dell'articolo  9  dello
statuto, presa in  assemblea  generale  del  26  ottobre  1873  dagli
azionisti della Societa' anonima per azioni nominative, stabilita  in
Alba (Provincia di Cuneo) col nome di Societa' anonima Molino  d'Alba
e col capitale nominale di lire 300,000, diviso in n. 5,000 azioni da
lire 100 ciascuna; 
 
  Visto il Regio Decreto del 22 dicembre  1872,  numero  CCCCXCV  che
riconosce la detta Societa' e che ne approva lo statuto; 
 
  Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio; 
 
  Visti i Regi Decreti 30 dicembre 1865, n. 2727, e 5 settembre 1869,
n. 5256; 
 
  Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Ai termini della citata deliberazione sociale del 26 ottobre  1873,
l'articolo 9 dello statuto della Societa' anonima  Molino  d'Alba  e'
sostituito dal seguente articolo 9. 
 
  «Art. 9. Pagati i primi tre decimi, gli altri sette saranno versati
alle epoche  che  determinera'  il  Consiglio  d'amministrazione,  ad
intervalli non minori di due mesi da un versamento all'altro.» 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e  dei  Decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma addi' 18 dicembre 1873. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                 Registrato alla Corte dei conti addi' 7 gennaio 1874 
 
  Vol. 73 Atti del Governo a. c. 128. Ayres. 
 
  Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Vigliani. 
 
  G. Finali.