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REGIO DECRETO 7 dicembre 1873, n. DCCLXXIV (774)

Che approva l'aumento del capitale e varie modificazioni allo statuto della Banca popolare di Pieve di Soligo. (7300774R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/1874
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 12-1-1874
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista  la  deliberazione  per  l'aumento  del  capitale  e  per  le
modificazioni dello statuto, presa  nell'assemblea  generale  del  15
aprile 1873 dagli azionisti della  Societa'  cooperativa  di  credito
anonima per azioni nominative, sedente in Pieve di Soligo  (Provincia
di Treviso) col nome di Banca mutua popolare di Pieve di Soligo; 
 
  Visto lo statuto di  detta  Societa',  e  i  Regi  Decreti  che  la
riguardano 15 maggio 1870, n. MMCCCLXXV, 26 febbraio 1871, n.  XVIII,
e 19 marzo 1872, numero CCXXXI; 
 
  Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio; 
 
  Visti i Regi Decreti 30 dicembre 1865, n. 2727, e 5 settembre 1869,
n. 5256; 
 
  Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai termini della citata deliberazione sociale 15  aprile  1873,  il
capitale della Banca mutua popolare di Pieve di Soligo  e'  aumentato
dalle lire 20,000 alle lire  40,000,  con  l'emissione  di  n.  1,000
azioni nuove da lire 20 ciascuna; e sono approvate e introdotte nello
statuto della stessa Banca le modificazioni seguenti: 
 
    A) Al primo periodo dell'articolo 11 e' sostituito questo: 
 
  «Nessuno puo' possedere piu'  di  50  azioni,  tranne  il  caso  di
acquisto per titolo di eredita' o di legato.» 
 
    B) All'articolo 13 e' sostituito il seguente: 
 
  «Articolo 13. Qualunque socio che non abbia debito proprio  ne'  di
garanzia verso la Societa', puo' cedere le sue azioni ad altri, ferme
le disposizioni degli articoli 6 ed 11 dello statuto.»