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REGIO DECRETO 12 dicembre 1872, n. CCCCLXXIX (479)

Che approva l'aumento del capitale della Banca popolare cooperativa agricolo-commerciale di Alessandria. (7200479R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1873
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Testo in vigore dal: 1-2-1873
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la deliberazione per aumento del capitale e per modificazioni
di un articolo dello statuto, adottata nell'assemblea generale del 26
maggio 1872 dagli azionisti della Societa'  cooperativa  di  credito,
anonima per azioni nominative, sedente in Alessandria col  titolo  di
Banca popolare cooperativa agricolo-commerciale; 
 
  Visto lo statuto di detta Societa'; 
 
  Visti il Regio Decreto 3 giugno 1872, n.  CCCXVIII,  per  l'aumento
del capitale della stessa  Banca,  e  gli  altri  Reali  Decreti  ivi
citati; 
 
  Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio; 
 
  Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Ai termini della citata deliberazione sociale 26  maggio  1872,  il
capitale  della  Banca  popolare   cooperativa   agricolo-commerciale
(Alessandria) e' aumentato da un milione di lire alle lire un milione
e cinquecentomila, mediante emissione di n° 10,000  azioni  nuove  da
lire 50 ciascuna. 
 
  E' inoltre approvata e introdotta nello  statuto  della  Banca,  ai
termini della stessa deliberazione, la modificazione seguente: 
 
  All'articolo 23 dello statuto e' sostituito questo: 
 
  «Art. 23. Il fondo di riserva e'  formato  col  prelevamento  annuo
sugli  utili,  a  norma  del  precedente  articolo,  e  coi  proventi
eventuali della Societa'. 
 
  Quando il fondo  di  riserva  avra'  raggiunto  i  tre  quinti  del
capitale sociale, non avra' piu' luogo la ritenuta del 20  per  cento
sugli utili; continueranno pero'  ad  essere  devoluti  al  fondo  di
riserva i proventi eventuali della Societa' fino a tanto  che  questo
abbia pareggiato il capitale sociale. 
 
  In caso d'eventuale  deficienza,  fruira'  nuovamente  della  quota
determinata dall'articolo antecedente.» 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e  dei  Decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma addi' 12 dicembre 1872. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 31 dicembre 1872 
 
    Vol. 65 Atti del Governo a c. 74. Ayres. 
 
  Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. 
 
                                                          Castagnola.