stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 17 dicembre 1871, n. CLXXIV (174)

Che modifica lo statuto della Società di colonizzazione della Sardegna. (7100174R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1872
nascondi
vigente al 30/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 27-1-1872
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la  deliberazione  22  novembre  1871,  adottata  per  alcune
modificazioni dello statuto dall'assemblea generale  degli  azionisti
della Societa' anonima per azioni al  portatore,  sedente  in  Genova
sotto il titolo di Societa' di colonizzazione per la Sardegna; 
 
  Visto lo statuto di detta Societa', approvato e modificato coi Regi
Decreti 17 marzo e 29 settembre 1870, n. MMCCCLIII e MMCCCCLII; 
 
  Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio; 
 
  Visti i Reali Decreti del 30  dicembre  1865,  n.  2727,  e  del  5
settembre 1869, n. 5256; 
 
  Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Ai termini della citata deliberazione  sociale  22  novembre  1871,
sono recate allo statuto della Societa' per la  colonizzazione  della
Sardegna le modificazioni seguenti: 
 
    A) In fine dell'articolo 4 sono aggiunte queste  parole:  «potra'
essere prorogata, salvo l'approvazione governativa,  per  voto  degli
azionisti; e potra' anche per voto degli azionisti medesimi  fondersi
con altre Societa' aventi lo stesso scopo della colonizzazione  della
Sardegna.» 
 
    B) In fine dello statuto e' aggiunto un articolo addizionale  col
n. 55, che e' il seguente: 
 
  «Articolo 55. Quando la prima serie di azioni, di cui  all'articolo
5, sara' coperta e pagata, il capitale sociale, per deliberazione del
Consiglio  di  amministrazione  a   cio'   specialmente   autorizzato
dall'assemblea generale, potra'  essere  aumentato  per  l'incremento
della colonia, mediante l'emissione progressiva  di  altre  serie  di
azioni sino al compimento di 20,000 formanti 5,000,000, salvo  sempre
per questo e per ogni ulteriore aumento  di  capitale  l'approvazione
governativa. 
 
  Tali azioni di nuova emissione saranno pagabili, derogando a quanto
stabilisce l'articolo 6, per un decimo all'atto della  sottoscrizione
verso consegna di una ricevuta provvisoria, due decimi dopo  un  mese
verso consegna dell'azione nominativa, e per gli altri sette  decimi,
dietro invito del Consiglio di  amministrazione,  ad  intervallo  non
minore di un mese  dall'uno  all'altro  decimo.  Ad  ogni  versamento
verra' rilasciata una quitanza inserita nell'azione nominativa.» 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e  dei  Decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Firenze addi' 17 dicembre 1871. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Registrato alla Corte dei mali addi' 4 gennaio 1872 
 
    Reg. 58 Atti del Governo a c. 114. Ayres. 
 
  Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. 
 
                                                          Castagnola.