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LEGGE 30 dicembre 1871, n. 577

Colla quale fino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1872, il Governo è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente. (071U0577)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1872
Gli Allegati annessi al provvedimento sono stati in parte pubblicati nel SO relativo alla GU n. 356 del 30-12-1871.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 14-1-1872
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno  1872,  il
Governo del Re e' autorizzato a  far  pagare  le  spese  ordinarie  e
straordinarie del Ministero delle Finanze, in conformita' allo  Stato
di prima previsione annesso alla presente Legge.