stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 giugno 1871, n. 283

Che dichiara inalienabili alcuni boschi dello Stato. (071U0283)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/1871 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/1908)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-7-1871
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I boschi dello Stato, compresi nell'unito Elenco,  sono  dichiarati
inalienabili e saranno amministrati dal Ministero di Agricoltura  per
mezzo dell'Amministrazione forestale governativa. 
 
  I boschi nazionali inalienabili sono destinati, per interesse dello
Stato, principalmente alla cultura  di  piante  di  alto  fusto,  ne'
potranno mai essere dissodati e  destinati  ad  altra  cultura  fuori
della boschiva; essi  saranno  diretti  secondo  il  piano  economico
proposto  dall'Agente  forestale  ed  approvato  dal   Ministero   di
Agricoltura sul parere del Consiglio forestale.