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REGIO DECRETO 29 dicembre 1870, n. 6203

Portante la ricostituzione del Consorzio della Palude di Fucecchio. (070U6203)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1871
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Testo in vigore dal: 21-2-1871
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti  il  Regolamento  per  l'Amministrazione  della  Palude   di
Fucecchio, approvato con Regio Decreto del di' 13 ottobre 1803, ed il
Decreto Granducale del 27 dicembre 1849 che lo conferma; 
 
  Veduti il Nostro Decreto del 9 novembre 1842, n. 970, e l'altro del
3 aprile 1864, n. 1773; 
 
  Vista  la  Legge  del  20  marzo  1865,  allegato  F,  sulle  opere
pubbliche; 
 
  Considerando  che  per  le  insorte  difficolta'   da   parte   dei
Consorziati nella  Provincia  di  Lucca,  non  si  e'  ancora  potuto
adempiere alle prescrizioni degli articoli  116  e  147  della  detta
Legge; 
 
  Che  risulta  essere  talmente  collegati  fra  loro  i  lavori  di
manutenzione dei fossi e scaricatori di  quella  Palude,  da  rendere
impossibile il ripartirli fra due comprensori separati; 
 
  Che la  maggior  parte  dei  terreni  scolanti  e  dei  proprietari
interessati trovansi in Val di Nievole, e fanno quindi capo a Borgo a
Buggiano; mentre i canali da mantenersi trovansi per la maggiore loro
lunghezza nei Comuni di Fucecchio,  Cerreto  Guidi,  Lamporecchio  ed
altri; 
 
  Sentiti gli avvisi del Consiglio superiore dei  Lavori  Pubblici  e
del Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposizione del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  pei
Lavori Pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Consorzio della Palude di Fucecchio sara' ricostituito, a  norma
dell'articolo 116 della Legge sulle opere pubbliche, nel  termine  di
sei mesi, secondo le seguenti norme.