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LEGGE 31 dicembre 1870, n. 6180

Che convalida il Decreto col quale fu approvata la convenzione colla Società dei Canali Cavour. (070U6180)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1871 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 22-1-1871
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convalidato il Decreto Reale in data 5 settembre 1869,  portante
approvazione della Convenzione stipulata addi' 7 marzo  stesso  anno,
tra i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze,
e la Societa'  anonima  dei  Canali  d'irrigazione  italiani  (Canali
Cavour), con facolta' alla medesima di emettere in estinzione del suo
debito nuove obbligazioni cinquantennali, per una somma non  maggiore
di quindici milioni di lire. 
 
  Al secondo comma dell'articolo 1 del  citato  Reale  Decreto  sara'
sostituito il seguente: 
 
  «Detta Societa' e' ricostituita sotto la stessa  denominazione  per
l'oggetto e lo scopo contemplati dalla succitata  Convenzione  del  9
maggio 1862, colle modificazioni derivanti  dalla  Convenzione  sovra
citata del 7 marzo 1869. 
 
  I suoi statuti  verranno  percio'  modificati  con  Decreto  Reale,
intesa prima l'assemblea generale degli azionisti e previo parere del
Consiglio di Stato.» 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come Legge dello Stato. 
 
    Dato a Roma addi' 31 dicembre 1870. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
   Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. Raeli. 
 
                                                      Quintino Sella.