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REGIO DECRETO 9 giugno 1870, n. 5722

Col quale sono soppressi alcuni Comuni nella Provincia di Milano, ed aggregati ad altri Comuni della Provincia stessa. (070U5722)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/08/1870
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Testo in vigore dal: 2-8-1870
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  Nostro
Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; 
 
  Viste le deliberazioni emesse dal Consiglio provinciale  di  Milano
nelle adunanze del 29 e 30 marzo 1870, e quelle dei Consigli comunali
di: 
 
     1. Chiaravalle e Nosedo, in data 17 e 21 gennaio 1867; 
 
     2. San Donato Milanese e Bolgiano, in data 27 dicembre 1866 e 28
maggio 1869; 
 
     3. Bornago e Pessano, in data 19 e 20 agosto 1869; 
 
     4. Cassina  dei  Pecchi  e  Sant'Agata  Martesana,  in  data  27
febbraio e 20 marzo 1869; 
 
     5. Pedriano e Viboldone, in data 22 aprile e 19 settembre 1869; 
 
     6. Morsenchio, Zelo Foramagno e Mezzate, in  data  4,  19  e  26
maggio 1869; 
 
     7. Arcagna e Montanaso Lombardo, in data 4 e 11 luglio 1869; 
 
     8. Santa Maria in Prato e San Zenone al Lambro, in data 17 e  24
maggio 1869; 
 
     9. Chiosi di Porta d'Adda e Vigadore, in data 17 gennaio 1867; 
 
    10. Barbaiana, Passirana e Lainate, in data 16 e 17 gennaio, e 13
marzo 1867; 
 
    11. Arzago e Mezzana superiore, in data  28  marzo  e  18  luglio
1869; 
 
    12. Vernate, Coazzano, Moncucco vecchio e Pasturago, in data 1  e
24 giugno, e 1 e 2 luglio 1869; 
 
    13. Castellazzo de'Barzi e  Robecco  sul  Naviglio,  in  data  11
luglio e 1 agosto 1869; 
 
    14. Noviglio e Tainate, in data 27 giugno e 2 luglio 1869; 
 
    15. Caselle d'Ozero e Coronate, in data 19  dicembre  1866  e  25
aprile 1869; 
 
    16. Bestazzo, San Pietro Bestazzo e  Cisliano,  in  data  7  e  8
dicembre 1866; 
 
    17. Furato e Inveruno, in data 7 e 8 dicembre 1866; 
 
    18. Marcallo e Casone, in data 11 aprile 1869; 
 
    19. Zibido S. Giacomo, S. Novo, S. Pietro Cusico e Vigonzino,  in
data 25 e 27 aprile, e 6 e 7 maggio 1869; 
 
    20. Coronate, Colnago e Porto d'Adda, in data 20 e 25  maggio,  e
20 luglio 1869; 
 
    21. Grancino, Ronchetto e Buccinasco, in data 27  e  28  dicembre
4866, e 28 maggio 1869; 
 
    22.  Gugnano,  Villarossa  e  Casaletto  Lodigiano,  in  data  27
dicembre 1866, 13 gennaio 1867, 4 e 23 maggio 1869; 
 
    23. Gorla maggiore, Gorla minore e Prospiano,  in  data  4  e  27
luglio 1869; 
 
    24. Orago e Premezzo, in data 8 e 13 gennaio 1867; 
 
    25. Robecchetto e Induno Ticino, in data 12  gennaio  1867  e  11
luglio 1869; 
 
  Visti  gli  articoli  13  e  14  della  Legge  sull'amministrazione
comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, allegato A; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  A partire dal 1° settembre 1870, i seguenti Comuni sono  soppressi,
e rispettivamente aggregati: 
 
     1.  Quello  di  Nosedo  e'  soppresso  ed  unito  a  quello   di
Chiaravalle Milanese; 
 
     2. Quello di Bolgiano e' soppresso  ed  unita  a  quello  di  S.
Donato Milanese; 
 
     3. Quello di Bornago e' soppresso ed unito a quello di  Pessano,
tenendo separate le rendite patrimoniali, le 
 
  passivita' e le spese, di cui nel § 3 dell'art. 13  della  predetta
Legge; 
 
     4. Quello di S. Agata Martesana e' soppresso ed unito  a  quello
di Cassina dei Pecchi, tenendo separate le rendite  patrimoniali,  le
passivita' e le spese, di cui nel  3  dell'art.  13  della  precitata
Legge; 
 
     5. Quello  di  Pedriano  e'  soppresso  ed  unito  a  quello  di
Viboldone; 
 
     6. Quelli di Morsenchio e  Zelo  Forarnagno  sono  soppressi  ed
uniti a quello di Mezzate, tenendo separate le rendite  patrimoniali,
le passivita' e le spese, di cui nel 3 dell'art. 13  della  precitata
Legge; 
 
     7. Quello di Arcagna e' soppresso ed unito a quello di Montanaso
Lombardo; 
 
     8. Quello di Santa Maria in Prato e' soppresso ed unito a quello
di San Zenone al Lambro; 
 
     9. Quello di Chiosi di Porta d'Adda e Vigadore sono soppressi  e
riuniti in un solo colla denominazione di Chiosi d'Adda Vigadore. 
 
    10. Quelli di Barbaiana e Passirana sono  soppressi  ed  uniti  a
quello di Lainate; 
 
    11. Quello di Mezzana superiore e' soppresso ed unito a quello di
Arzago, tenendo separate le rendite patrimoniali, le passivita' e  le
spese, di che nel § 3 dell'articolo 13 della citata Legge; 
 
    12.  Quelli  di  Pasturago,  Moncucco  vecchio  e  Coazzano  sono
soppressi ed uniti a quello di Vernate; 
 
    13. Quello di Castellazzo de'Barzi e' soppresso ed unito a quello
di Robecco sul Naviglio; 
 
    14. Quello di Tainate e' soppresso ed unito a quello di Naviglio; 
 
    15. Quello di Caselle d'Ozero e' soppresso ed unito a  quello  di
Coronate; 
 
    16. Quelli di Bestazzo e S. Pietro  Bestazzo  sono  soppressi  ed
uniti a quello di Cisliano; 
 
    17. Quello di Furato e' soppresso ed unito a quello di Inveruno; 
 
    18. Quelli di Marcallo e Casone sono soppressi e  riuniti  in  un
solo colla denominazione di Marcallo con Casone; 
 
    19. Quelli di Zibido S. Giacomo, S. Novo,  S.  Pietro  Cusico,  e
Vigonzino sono soppressi e riuniti in un solo colla denominazione  di
Zibido S. Giacomo; 
 
    20. Quelli di Colnago e Porto d'Adda sono soppressi  ed  uniti  a
quello di Coronate, tenendo  separate  le  rendite  patrimoniali,  le
passivita' e le spese, di cui nel § 3 dell'art.  13  della  succitata
Legge; 
 
    21. Quelli di Grancino e Ronchetto  sono  soppressi  ed  uniti  a
quello di Buccinasco, tenendo separate le  rendite  patrimoniali,  le
passivita' e le spese, di cui nel § 3 dell'art.  13  della  succitata
Legge; 
 
    22. Quelli di Gugnano e Villarossa  sono  soppressi  ed  uniti  a
quello di Casaletto Lodigiano; 
 
    23. Quelli di Gorla maggiore e Prospiano sono soppressi e riuniti
a quello di Gorla minore. 
 
    24. Quello di Premezzo e' soppresso ed unito a quello di Orago; 
 
    25. Quelli di Robecchetto,  e  Induno  Ticino  sono  soppressi  e
riuniti in un solo colla denominazione  di  Robecchetto  con  Induno,
tenendo separate le rendite patrimoniali, le passivita' e  le  spese,
di che nel § 3 dell'articolo 13 della succitata Legge.