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REGIO DECRETO 25 novembre 1869, n. MMCCXCVI (2296)

Relativo all'esercizio dello scalo detto del Passo Nuovo a San Pier d'Arena. (6902296R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1870 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1870)
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Testo in vigore dal: 10-1-1870
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la Legge 23 maggio 1854,  n.  1718,  per  la  concessione  al
Municipio di San Pier d'Arena di una ferrovia  di  comunicazione  fra
quell'abitato ed il porto di Genova, e per la costruzione di un ponte
da sbarco nel porto stesso; 
 
  Vista la Legge 4 luglio 1858, n.  2897,  per  l'acquisto  di  detta
ferrovia, e dell'annessovi scalo nel porto di Genova,  da  parte  del
Governo; 
 
  Visto il Regolamento approvato col R. Decreto  4  luglio  1858,  n.
2908, per l'esercizio del predetto scalo; 
 
  Visto l'articolo 60 delle  tariffe  pei  trasporti  sulle  ferrovie
dello Stato, approvate col R. Decreto 26 settembre 1860, n. 4334; 
 
  Vista la Convenzione per la cessione  delle  ferrovie  dello  Stato
alla Societa' dell'Alta Italia, approvata colla Legge 14 maggio 1865,
n. 2279; 
 
  Visto l'articolo 25 del Regolamento sul  facchinaggio  degli  scali
marittimi della  citta'  di  Genova,  deliberato  da  quel  Consiglio
comunale in esecuzione della  Legge  29  maggio  1864,  n.  1797,  ed
approvato con Nostro Reale Decreto 19 ottobre 1865,  con  cui  si  e'
fatta la riserva di provvedere per  mezzo  di  disposizioni  speciali
all'equiparazione dello scalo del Passo Nuovo agli  altri  scali  del
porto; 
 
  Visti i reclami dei facchini del porto di Genova per essere ammessi
al libero lavoro sulle  calate  del  Passo  Nuovo,  riservate  finora
esclusivamente al servizio della ferrovia; 
 
  Viste le deliberazioni del Municipio e della Camera di commercio in
appoggio ai reclami suddetti; 
 
  Vista la relazione della Commissione nominata con Decreto 9  agosto
precedente, per la delimitazione di  quella  parte  dello  scalo  del
Passo Nuovo in cui la Societa' ferroviaria  dell'Alta  Italia  potra'
continuare con agenti suoi proprii il carico e scarico delle merci; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di  Stato  e  di  altri  Consulenti
legali; 
 
  Ritenuta la  necessita'  di  provvedere  alla  conciliazione  delle
esigenze del libero esercizio delle calate del porto con  quelle  del
servizio ferroviario; 
 
  Sulla  proposizione  fattaci  dal  Ministro  dei  Lavori  Pubblici,
d'accordo coi Ministri delle Finanze e della Marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'esercizio dello scalo costruito nel porto di Genova dal Municipio
di San Pier d'Arena in continuazione della strada ferrata concessagli
colla Legge 23 maggio 1854, n. 1718, e rilevato in forza della  Legge
4 luglio 1858, n. 2897, dal Governo,  a  cui  e'  ora  subentrata  la
Societa' ferroviaria dell'Alta Italia per effetto  della  Convenzione
annessa alla Legge 14 maggio 1865, n.  2279,  continuera'  ad  essere
effettuato secondo il Regolamento 4 luglio 1858,  n.  2908,  e  sotto
l'osservanza delle seguenti disposizioni.