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REGIO DECRETO 24 ottobre 1869, n. MMCCLXXXI (2281)

Che modifica gli statuti della Banca popolare di Modena. (6902281R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/1869
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 31-12-1869
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i Nostri Decreti del 24 settembre 1868  e  del  30  settembre
1869, relativi alla Banca popolare di Modena; 
 
  Vista,  colla  domanda  del   Presidente   di   detta   Banca,   la
deliberazione, in data del 24 settembre 1869, di  quel  Consiglio  di
amministrazione; 
 
  Vista la Circolare Ministeriale del 20  agosto  1869,  relativa  ai
depositi di somme presso gli Istituti di credito; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Allo statuto della Banca popolare di Modena, da Noi  approvato  con
Decreto del 24 settembre 1868, sono recate le seguenti variazioni: 
 
    A) L'articolo 16 e' riformato in questa guisa: 
 
  «La Banca popolare di Modena si propone le seguenti operazioni: 
 
    a) Accordare prestiti; 
 
    b) Scontare cambiali; 
 
    c) Ricevere depositi con frutto e senza frutto,  e  aprire  conti
correnti a favore dei depositanti.» 
 
    B) L'articolo 17, invece di dire «ogni  operazione  aleatoria  di
borsa,» dira' in fine: «ogni speculazione aleatoria o  di  borsa,  ed
ogni operazione a lunga scadenza.» 
 
    C) L'articolo 18 cominciera' cosi': 
 
  «Coloro che chiedono un prestito debbono, ecc.» 
 
    D) In fine dell'articolo 19 si aggiunge: 
 
  «Queste stesse garanzie sono richieste per  qualsiasi  prestito  da
farsi ai terzi.» 
 
    E) L'articolo 21 e' riformato cosi': 
 
  «Tanto i soci della Banca, quanto i terzi, possono presentare  allo
sconto effetti cambiari, osservate le prescrizioni degli articoli  19
e 20.» 
 
    F) L'articolo 23 cominciera' cosi': 
 
  «I reclami dei soci e dei terzi per domande, ecc.» 
 
    G) Il 1° paragrafo dell'articolo 27 e' riformato cosi': 
 
  «La Banca riceve depositi di denaro con frutto e senza  frutto,  ed
apre conti correnti a favore dei depositanti.» 
 
    H) Nell'articolo 60 sono abolite le parole «dei soci.»