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REGIO DECRETO 17 novembre 1867, n. MDCCCCLIV (1954)

Regio Decreto per la sostituzione di alcuni articoli del Regolamento organico della Cassa di risparmio in Cagliari. (6701954R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/1868
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-1-1868
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il  Nostro  Decreto  del  4  dicembre  1859,  col  quale  fu
approvato il Regolamento della Cassa di risparmio, di deposito  e  di
sconto di Cagliari; 
 
  Vedute le deliberazioni 12 e 19 novembre 1865, e 30 dicembre  1866,
dell'Amministrazione della Cassa medesima; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Agli articoli corrispondenti del Regolamento organico  della  Cassa
di risparmio di Cagliari, sono sostituiti i seguenti: 
 
    «Art. 1. La  decorrenza  degl'interessi  delle  somme  depositate
cominciera', a favore dei depositanti,  dal  primo  giorno  del  mese
successivo pei depositi fatti dal 17 al 30 o 31 del mese  precedente,
e dal giorno 16 pei depositi fatti dal 2 al 15 dello stesso mese. 
 
    Gli interessi delle somme che si depositeranno nei giorni 1 e  16
del mese, decorreranno dal giorno immediatamente successivo.» 
 
    «Art. 2. Il diritto di polizza da  corrispondersi  pei  mutui  e'
fissato nel  mezzo  per  cento,  sempre  che  le  somme  mutuate  non
eccederanno le lire cinquanta. 
 
    Pei prestiti di somme maggiori di lire cinquanta  il  diritto  di
polizza continuera' ad essere quello dell'uno per cento.» 
 
    «Art. 3. Quando sia trascorso  un  anno  senza  che  siano  stati
pagati gl'interessi delle somme mutuate, i pegni saranno  venduti  ai
pubblici incanti. Questi avranno luogo sempre  che  il  Consiglio  di
direzione stimera' esserne il caso.» 
 
    «Art. 4. Gl'incanti saranno eseguiti dal Segretario della  Cassa,
con intervento del Tesoriere e del Direttore di servizio  mensile,  o
d'altro Direttore, oppure d'un Socio fondatore, specialmente deputato
dal Presidente. 
 
    Nei relativi processi verbali si dovra' rilevare  la  circostanza
di tale deputazione. I medesimi saranno  sottoscritti  da  tutti  gli
Ufficiali intervenuti.» 
 
    «Art. 5. Qualora in tre successivi incanti non riesca di  vendere
tutti i pegni espostivi, la Direzione della Cassa ridurra' il  prezzo
di tali pegni, e li esporra' ad un  quarto  incanto  sulla  base  del
nuovo prezzo.» 
 
    «Art. 6. Col mezzo di affissi stampati sara' il pubblico avvisato
almeno  quindici  giorni  prima  di  doversi  effettuare  la  vendita
agl'incanti.» 
 
    «Art. 7. Il soprappiu' ricavato dalla vendita, dedotte  le  spese
sara' restituito ai padroni dei pegni, i quali ne  saranno  prevenuti
nel modo indicato dall'articolo precedente. 
 
  Tali padroni dovranno farne richiamo nel termine di un  anno  dalla
data dell'affisso in quest'articolo contemplato, mediante  esibizione
della polizza relativa al pegno venduto. 
 
  Facendosi il richiamo nel corso del secondo anno dalla vendita  non
potra' aver luogo la restituzione del soprappiu' senza  una  speciale
autorizzazione del Consiglio di direzione.» 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale  delle  Leggi  dei  Decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Firenze addi' 17 novembre 1867. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 21 novembre 1867 
  Reg. 41 Atti del Governo a c. 120. Ayres. 
  Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli A. MARI. 
 
                                                 L. G. CAMBRAY DIGNY.