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REGIO DECRETO 29 novembre 1866, n. 3398

Che autorizza il Ministro delle Finanze a far inscrivere sul Gran Libro del Debito pubblico una rendita consolidata 5 p. % intestata a favore dell'Amministrazione del Fondo per il culto per lire un milione settantacinque mila in acconto del corrispettivo dei beni passati al Demanio in base alla Legge 21 agosto 1862, n° 794. (066U3398)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1867 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-1-1867
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
           PER GRAZIA Di DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 1, 2 e 3 della Legge 21 agosto  1862,  n.°  794,
pel passaggio al Demanio dello Stato dei  beni  immobili  provenienti
dalla sciolta Cassa Ecclesiastica; 
 
  Visto l'articolo 25 della legge 7 luglio  1866,  n°  3036,  per  la
costituzione del fondo per il culto, e l'art. 37 della Legge medesima
per la soppressione 
 
  della Cassa Ecclesiastica; 
 
  Ritenuto, che la rendita netta degli  stabili  dell'Amministrazione
della Cassa Ecclesiastica dell'antico  Regno  Sardo,  non  che  delle
Marche, dell'Umbria e delle Provincie Napolitane passati  al  Demanio
dello Stato rileva  alla  somma  di  lire  sette  milioni  settecento
trentatre' mila trecento ottantuna, centesimi  undici,  come  risulta
dalle dichiarazioni apposte ai relativi elenchi dai  Nostri  Ministri
nelle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti; 
 
  Ritenuto, che in corrispettivo di  tale  passaggio  coi  precedenti
Nostri Decreti in data 28 agosto, 9 e 30 ottobre, 11 dicembre 1864, e
15 giugno e 30 dicembre 1865, ni 1903, 1958, 1993, 2068, 2399 e 2746,
non sarebbe stata inscritta che una rendita complessiva di  lire  sei
milioni seicento cinquanta mila; 
 
  Volendo provvedere alle istanze dell'Amministrazione del Fondo  per
il culto per un maggiore abbuonconto,  riservando  la  determinazione
della somma definitiva dopo che la Commissione di vigilanza di  detta
Amministrazione avra' espresso il parere di cui e' cenno allo art. 17
del Regolamento approvato col Nostro Decreto del 25  settembre  1862,
n° 855; 
 
  Sulla proposizione  dei  Ministri  delle  Finanze  e  di  Grazia  e
Giustizia e dei Culti; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Ministro delle Finanze e' autorizzato a far inscrivere sul  Gran
Libro del Debito pubblico dello Stato una rendita consolidata 5 p.  %
intestata a favore dell'Amministrazione del Fondo per  il  culto  per
lire un milione settantacinque  mila,  attribuibile  per  le  antiche
Provincie dello Stato, delle Marche e dell'Umbria  in  lire  duecento
cinquantacinque  mila,  e  per  le  Provincie  Napolitane  per   lire
ottocento venti mila, in acconto del correspettivo dei  beni  passati
al Demanio in base alla citata Legge 21 agosto 1862.