stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 2 dicembre 1866, n. MDCCCXXXV (1835)

Che approva alcune modificazioni apportate al Regolamento della Cassa di risparmio di Imola. (6601835R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/01/1867
nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 16-1-1867
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la deliberazione  16  ottobre  1866  dell'adunanza  generale
degli Azionisti della Cassa di risparmio di Imola; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono approvate le seguenti modificazioni al Regolamento della Cassa
di risparmio d'Imola, deliberate nella suddetta adunanza generale: 
 
    A L'art. 31 dira': «La Cassa di risparmio e' aperta  al  pubblico
tutte le domeniche per ricevere i depositi, ed anche il giovedi',  se
il Consiglio lo creda opportuno; e tutti i mercoledi' per restituirli
ecc.» 
 
    B L'art. 32 cominciera' come segue:  «Non  si  ricevono  depositi
minori di centesimi cinquanta, ne' maggiori di lire  ducento  in  una
sol volta. Sara' pero' in facolta' del Consiglio  di  amministrazione
di accettare depositi straordinari o vincolati  per  qualunque  somma
superiore alle lire ducento, a condizione che la somma ecc.» 
 
    C  La  prima  parte  dell'art.  33  si  esprimera'   cosi':   «Si
corrisponde l'interesse del quattro per cento ad anno, liquidato  per
settimana e per  ogni  mezza  lira.  Potra'  pero'  il  Consiglio  di
amministrazione per contingenze eccezionali variarlo in  piu'  od  in
meno, rendendo pubblica la variazione un mese prima  di  mandarla  ad
effetto. L'interesse si paga in gennaio ed anche in luglio ecc.» 
 
    D All'art. 35 verra' sostituito: «Quando il credito  di  un  solo
depositante e' pervenuto alla somma di lire quattromila tra  capitale
e frutti, cessa di 
 
    essere fruttifero, ne' puo' accrescersi con ulteriori depositi.» 
 
    E  L'ultimo  alinea  dell'art.  39  sara'  cosi'  concepito:  «Se
l'alienante e' illetterato fara' scrivere la  domanda  a  termini  di
Legge.» 
 
    F  L'art.  43  sara'  formulato  nella  maniera   seguente:   «Le
restituzioni fino a lire cinquanta si fanno il giorno medesimo  della
richiesta, fino a lire  mille  quindici  giorni  dopo,  e  quelle  di
maggior somma dopo un mese, cessando pero' i frutti dal momento della
domanda.» 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Firenze addi' 2 dicembre 1866. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 11 dicembre 1866 
  Reg.° 38 Atti del Governo a c. 113. Ayres. 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli BORGATTI. 
 
                                                             CORDOVA.